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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12851/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta davanti al Tribunale per danni asseritamente causati dall'esecuzione, su un fondo di proprietà di una delle attrici, di opere di miglioria fondiaria svolte in modo difforme da un contratto del 1994. Dopo il parziale accoglimento in primo grado e la parziale riforma in appello, le parti attrici hanno proposto ricorso per cassazione; la Suprema Corte lo ha rigettato, così come il ricorso incidentale della controparte, e ha compensato le spese. Successivamente le stesse parti attrici hanno proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395 n. 4 c.p.c. contro la sentenza di cassazione, deducendo tre errori di fatto: (1) la Corte avrebbe travisato la vicenda della sostituzione dei consulenti tecnici di parte, ritenendola una nuova nomina tardiva e quindi violativa dell'art. 201 c.p.c.; (2) avrebbe erroneamente affermato che le osservazioni dei CTP fossero pervenute in ritardo, trattandosi invece di rilievi trasmessi prima della scadenza del termine; (3) avrebbe falsamente ritenuto tardiva l'eccezione di nullità della CTU, benché la prima difesa utile fosse stata un'istanza successiva al deposito della relazione. I ricorrenti sostenevano che questi errori di percezione avessero inciso sul rigetto dei motivi originari di cassazione relativi alla nullità della consulenza tecnica d'ufficio e, per riflesso, della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi di revocazione non integrassero un errore revocatorio ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., perché le censure investivano in realtà la valutazione giuridica e interpretativa della precedente decisione, non un fatto pacificamente e incontestabilmente travisato. Ha inoltre osservato che la sentenza revocanda aveva correttamente percepito la sostituzione dei consulenti di parte e non aveva fondato la decisione sulla asserita tardività materiale delle osservazioni, ma sulla qualificazione giuridica delle stesse come allegazioni difensive tecniche e sull'assenza di una nullità della CTU. Quanto alla dedotta tardività dell'eccezione di nullità, la Corte ha rilevato che la pronuncia revocanda aveva comunque escluso in radice la nullità della consulenza, assorbendo ogni questione temporale. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile; i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione solo nei casi ammessi dall'art. 395 n. 4 c.p.c., entro il perimetro dell'errore di fatto revocatorio

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    l'errore revocatorio deve consistere in una erronea percezione di un fatto decisivo, risultante dagli atti, e non può riguardare valutazioni o interpretazioni giuridiche

  • art. 201 c.p.c.

    è richiamato come norma sulla nomina del consulente tecnico di parte nel termine fissato dal giudice/consulente d'ufficio; la Corte tratta la censura come questione interpretativa, non percettiva

  • art. 195 c.p.c.

    nel regime anteriore alla riforma del 2009 non imponeva al CTU di predisporre una bozza di relazione per le osservazioni delle parti; le critiche potevano essere svolte dopo il deposito della relazione

  • art. 157 c.p.c.

    le nullità relative devono essere eccepite nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel ricorso originario per dedurre omessa pronuncia sulla nullità della CTU, ma la Corte esclude che la questione dipendesse da un errore revocatorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    viene applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile solo quando la decisione sia stata determinata da un errore di fatto interno agli atti del giudizio di legittimità, immediatamente verificabile e decisivo; non è invece utilizzabile per contestare l'interpretazione data dalla Corte ai fatti o alle norme processuali.
  • Non integra errore revocatorio la diversa lettura delle risultanze processuali che investa la qualificazione di un'attività difensiva o la valutazione della tempestività di un'eccezione, se la Corte ha comunque preso in considerazione il dato fattuale essenziale.
  • Quando la Corte esclude in radice la nullità di una CTU, ogni questione sulla tempestività dell'eccezione di nullità resta assorbita, perché manca il nesso causale decisivo richiesto dall'errore revocatorio.
  • Nel regime anteriore alla riforma dell'art. 195 c.p.c. del 2009, il contraddittorio tecnico non implica un diritto delle parti a partecipare alla redazione della relazione del consulente d'ufficio; le osservazioni del consulente di parte hanno natura di allegazione difensiva tecnica e non trasformano automaticamente in nullo l'elaborato peritale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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