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Ordinanza

Ordinanza n. 1795/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio serbato dalla Regione Campania e dalla Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, ciascuna nel rispettivo ambito di competenza, rispetto all’istanza presentata dalla ricorrente in data 11 giugno 2025 avente a oggetto “Accreditamento sede Ercolano Villa Cinzia s.r.l. per il Centro Plinio Medical Center di Ercolano, Via G. Matrone (ex Via Fevolella nn. 10/12)”. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da PLINIO MEDICAL CENTER DI VILLA CINZIA S.R.L. il 9\3\2026 : A) della nota prot. 0055032/2026 del 23 gennaio 2026, comunicata in pari data, contenente rigetto all’istanza avanzata dalla ricorrente in data 11 giugno 2025 avente a oggetto “Accreditamento sede Ercolano Villa Cinzia s.r.l. per il Centro Plinio Medical Center di Ercolano, Via G. Matrone (ex Via Fevolella nn. 10/12)”; B) se e in quanto occorra, della nota prot. 743185 del 30 dicembre 2025 con cui la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania ha comunicato la presenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accreditamento avanzata dalla ricorrente; C) di tutti gli atti, anche impliciti, presupposti, connessi e consequenziali, laddove lesivi degli interessi e diritti della società ricorrente;

Giustizia amministrativa202506054

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio sull'istanza di accreditamento istituzionale e, con motivi aggiunti, diniego espresso all'accreditamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato, ai sensi dell'art. 117 c.p.a., il silenzio serbato dalla Regione Campania e dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud sull'istanza di accreditamento presentata l'11 giugno 2025 per una sede sanitaria sita in Ercolano. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha adottato un provvedimento espresso di diniego, impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti. La società ha dedotto, nei confronti del diniego, violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione, formulando anche una domanda cautelare.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito né sulla domanda cautelare. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 117, comma 5, c.p.a., quando nel giudizio avverso il silenzio sopravviene un provvedimento espresso o un atto connesso, questo può essere impugnato con motivi aggiunti nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, con prosecuzione dell'intero giudizio secondo tale rito. Poiché il diniego di accreditamento è stato impugnato con motivi aggiunti, il Collegio ha disposto la conversione dal rito sul silenzio al rito ordinario e ha fissato l'udienza pubblica del 9 giugno 2026, riservando ogni decisione sulle domande della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito

    La sopravvenienza di un provvedimento espresso durante il giudizio avverso il silenzio consente la sua impugnazione con motivi aggiunti e determina la prosecuzione dell'intero giudizio con il rito applicabile al nuovo provvedimento.

  • art. 117, comma 5, c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la conversione dal rito speciale sul silenzio al rito ordinario, in conseguenza dell'impugnazione del diniego espresso mediante motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Quando, durante un giudizio promosso contro il silenzio dell'amministrazione, sopravviene un provvedimento espresso connesso all'oggetto della controversia, il provvedimento può essere impugnato con motivi aggiunti nei termini e secondo il rito previsto per il nuovo atto.
  • L'impugnazione del provvedimento espresso sopravvenuto comporta la prosecuzione dell'intero giudizio secondo il rito applicabile al nuovo provvedimento; pertanto, il giudice deve disporre la conversione dal rito sul silenzio al rito ordinario quando l'atto sopravvenuto è soggetto a quest'ultimo rito.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo

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