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Sentenza

Sentenza del 04/07/2019 n. 5867 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 87/2019 ACCERTAMENTO - NOTIFICAZIONE - Irreperibilità relativa - Attività necessarie- Individuazione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha impugnato la sentenza della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un’intimazione di pagamento di 2.610,70 euro relativa a due cartelle per TARSU e tassa automobilistica. L’Agenzia sosteneva che l’intimazione non fosse impugnabile, oppure che le cartelle fossero state regolarmente notificate e non contestate entro 60 giorni. Il contribuente ha contestato, tra l’altro, la validità delle notifiche, rilevando che erano state effettuate presso un indirizzo di Giugliano, sebbene dal 29 settembre 2011 risultasse residente a Napoli, e ha eccepito la prescrizione e la decadenza delle pretese.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha riconosciuto che, in astratto, la procedura prevista dagli artt. 139 e 140 c.p.c. per l’irreperibilità relativa era stata formalmente eseguita: deposito presso la Casa Comunale, affissione dell’avviso e invio della raccomandata informativa, restituita per compiuta giacenza. Tuttavia, la procedura era viziata originariamente perché i tentativi di notifica erano stati eseguiti presso un indirizzo diverso da quello della residenza anagrafica del contribuente, noto e risultante dal certificato storico di residenza. Di conseguenza, le notifiche delle cartelle non hanno validamente interrotto i termini di riscossione e le pretese relative a TARSU e tassa automobilistica sono state ritenute non esercitate tempestivamente. L’Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento di 500 euro per spese e competenze del grado.

Norme richiamate

  • Art. 139 c.p.c.

    Disciplina le modalità ordinarie di notificazione presso la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario e individua le persone abilitate a ricevere l’atto in sua assenza. La loro assenza, incapacità o rifiuto può condurre all’applicazione dell’art. 140 c.p.c.

  • Art. 140 c.p.c.

    deposito nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; affissione dell’avviso di deposito; comunicazione al destinatario mediante raccomandata

    Regola la notificazione in caso di irreperibilità relativa. La procedura è valida solo se il notificatore si è recato nel corretto luogo di residenza, domicilio o dimora del destinatario. L’adempimento formale non sana l’errore nell’individuazione dell’indirizzo.

  • Art. 26 D.P.R. 602/1973

    Richiama, per la notificazione delle cartelle di pagamento, le modalità previste dalla disciplina processuale civile, tra cui quelle dell’art. 140 c.p.c. in caso di irreperibilità relativa.

  • Art. 2 D.Lgs. 546/1992

    restano escluse dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento

    L’Agenzia lo ha invocato per sostenere la non impugnabilità dell’intimazione di pagamento. La questione non ha determinato l’esito del giudizio, poiché la decisione è stata fondata sull’invalidità delle notifiche e sulla tardività della riscossione.

  • Art. 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992

    la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ultimo

    Consente di contestare insieme all’atto successivo anche atti precedenti autonomamente impugnabili che non siano stati validamente notificati.

  • Art. 21 D.Lgs. 546/1992

    Prevede il termine ordinario di 60 giorni per impugnare gli atti tributari dalla loro notificazione. Il termine presuppone però una notificazione validamente eseguita.

  • Art. 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992

    È stato richiamato per la produzione in appello dell’estratto di ruolo e delle relate di notifica. La produzione documentale non ha comunque consentito all’Agenzia di dimostrare la validità sostanziale delle notifiche effettuate presso l’indirizzo errato.

  • Art. 182 c.p.c.

    È stato richiamato in relazione alla rappresentanza dell’Agenzia da parte di un avvocato del libero foro. Il rinvio processuale disposto per tale profilo non ha inciso sull’esito finale.

Massime di principio

  • La notificazione per irreperibilità relativa è valida solo se il notificatore opera presso il corretto indirizzo di residenza, domicilio o dimora del destinatario. Il rispetto degli adempimenti di deposito, affissione e raccomandata non basta quando l’indirizzo di partenza è errato.
  • Prima di ritenere perfezionata una notifica ex art. 140 c.p.c., occorre verificare la situazione anagrafica del destinatario alla data del tentativo di notifica, utilizzando possibilmente il certificato storico di residenza.
  • Una raccomandata restituita per compiuta giacenza può perfezionare la notificazione in caso di irreperibilità relativa, ma solo se sono stati correttamente individuati il luogo della notifica e il Comune competente.
  • La notifica invalida della cartella non fa decorrere il termine per impugnarla e non consolida la pretesa tributaria per mancata contestazione entro 60 giorni.
  • Per i tributi locali e la tassa automobilistica devono essere rispettati i termini specifici di prescrizione e decadenza; la successiva intimazione di pagamento non può sanare una pretesa già tardiva o una precedente notifica inesistente o invalida.
  • In caso di impugnazione di un’intimazione di pagamento, il contribuente può contestare anche le cartelle presupposte quando non risultino validamente notificate, oltre a far valere la prescrizione o la decadenza maturata.

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