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Sentenza

Sentenza del 24/03/2015 n. 1134 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Accertamento induttivo - Dati da studi di settore - Dati da medie di settore - Presunzioni semplici - Ente impositore - Onere probatorio - Mancato assolvimento - Illegittimità pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso un accertamento induttivo ai fini IRES, IVA e IRAP per l'anno d'imposta 2007, contestando maggiori ricavi provvigionali. La pretesa si fondava principalmente sullo scostamento tra i ricavi dichiarati dalla società, i dati risultanti dallo studio di settore e le provvigioni medie praticate nel comparto. L'Ufficio sosteneva di avere assolto l'onere probatorio mediante tali elementi presuntivi.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione della Commissione tributaria provinciale favorevole alla contribuente, ritenendo illegittimo l'accertamento. Gli elementi utilizzati dall'Ufficio non costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti, poiché il semplice scostamento dagli studi di settore o dalle medie del comparto non dimostrava, da solo, l'esistenza di maggiori ricavi. Inoltre, la quantificazione dei ricavi era smentita dalle dichiarazioni degli acquirenti contenute negli atti pubblici di compravendita, dei quali la contribuente era parte. L'Agenzia non ha quindi assolto adeguatamente l'onere della prova.

Norme richiamate

  • Principio delle presunzioni semplici

    gravità, precisione e concordanza

    Gli elementi presuntivi utilizzati dall'Amministrazione finanziaria devono essere complessivamente idonei a dimostrare il fatto ignoto. Il mero scostamento dagli studi di settore o dai valori medi del comparto, se non corroborato da ulteriori elementi concreti, non è sufficiente.

  • Onere della prova dell'ente impositore

    Spetta all'Amministrazione finanziaria dimostrare, con elementi adeguati e coerenti, l'esistenza dei maggiori ricavi contestati. L'onere non può ritenersi assolto mediante una ricostruzione meramente statistica o astratta, soprattutto quando gli atti disponibili contengano dati contrari alla pretesa.

  • Accertamento induttivo

    L'accertamento induttivo deve poggiare su elementi attendibili e concretamente riferibili al contribuente. Non può essere fondato esclusivamente su dati dichiarati nello studio di settore o su medie di settore prive di riscontri individualizzati.

Massime di principio

  • Lo scostamento dagli studi di settore o dai valori medi del comparto non dimostra automaticamente l'esistenza di maggiori ricavi: deve essere accompagnato da ulteriori elementi specifici, concreti e riferiti alla singola attività.
  • In un accertamento induttivo l'Amministrazione deve fornire una ricostruzione coerente e individualizzata dei ricavi, non limitarsi a una stima statistica.
  • Gli elementi documentali contrari alla pretesa fiscale, come dichiarazioni rese da terzi in atti pubblici, possono neutralizzare o rendere insufficienti le presunzioni dell'Ufficio.
  • Il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando sia l'assenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, sia l'esistenza di dati oggettivi incompatibili con la ricostruzione dell'Amministrazione.
  • La valutazione deve riguardare il complesso degli elementi disponibili: anche una presunzione astrattamente utilizzabile diventa insufficiente se è smentita da documenti ufficiali o da circostanze concrete relative all'attività.

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