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Sentenza

Sentenza del 04/12/2017 n. 5052 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Monitoraggio fiscale - Art. 12, d.l. 78/2009 - Retroattività - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha escluso la retroattività dell'art. 12, commi 2 e 2-bis, del d.l. 78/2009, riconoscendone la natura sostanziale, almeno nella parte in cui introduce la presunzione di sottrazione a tassazione e i nuovi oneri probatori, oltre al raddoppio dei termini collegato a tali effetti. La disposizione non può pertanto essere utilizzata per contestare, con effetti sfavorevoli, annualità anteriori alla sua entrata in vigore.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha contestato l'applicazione retroattiva dell'art. 12, commi 2 e 2-bis, del d.l. 78/2009. La norma introduce una presunzione di sottrazione a tassazione dei redditi detenuti all'estero e non dichiarati, raddoppia i termini ordinari di accertamento e impone al contribuente nuovi oneri probatori. Secondo il ricorrente, tali effetti incidono su una fattispecie sostanziale già perfezionata e richiedono la produzione di documenti o prove che, al momento dei fatti, il contribuente non era tenuto a precostituire. L'applicazione a periodi precedenti all'entrata in vigore della norma sarebbe quindi incompatibile con l'art. 24 Cost., con l'art. 11 delle preleggi, con l'art. 3 della legge n. 212/2000 e con il principio di affidamento e certezza dei rapporti giuridici.

Norme richiamate

  • Art. 12, commi 2 e 2-bis, decreto-legge n. 78/2009

    Presunzione di sottrazione a tassazione dei redditi detenuti all'estero e non dichiarati; raddoppio dei termini di accertamento e oneri probatori a carico del contribuente.

    La norma ha natura sostanziale perché introduce una presunzione sfavorevole e nuovi oneri probatori; non può quindi applicarsi retroattivamente a periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

  • Art. 24 della Costituzione

    Tutela il diritto di difesa; l'imposizione retroattiva di oneri probatori relativi a documenti che il contribuente non era tenuto a conservare può comprometterne l'effettivo esercizio.

  • Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale

    Esprime il principio generale di irretroattività della legge, in particolare quando una nuova disciplina produce effetti sfavorevoli su situazioni già perfezionate.

  • Art. 3 della legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente

    Stabilisce, quale regola di tutela del contribuente, l'irretroattività delle disposizioni tributarie, salvo eccezioni non applicabili a una norma sostanziale sfavorevole.

  • Principio dell'affidamento e della certezza giuridica

    Il contribuente deve poter fare affidamento sulle regole vigenti al momento in cui si verificano i fatti fiscalmente rilevanti; nuove presunzioni e nuovi obblighi probatori non possono essere applicati a ritroso.

Massime di principio

  • Una norma tributaria che introduce presunzioni sfavorevoli, modifica la posizione sostanziale del contribuente o impone nuovi oneri probatori ha natura sostanziale e, in linea generale, non può essere applicata retroattivamente.
  • Il semplice fatto che una disposizione riguardi termini di accertamento non la rende automaticamente procedurale: se il raddoppio dei termini è collegato a una nuova presunzione sostanziale o a nuovi obblighi probatori, anche tale effetto deve rispettare il principio di irretroattività.
  • Per valutare la legittimità di un accertamento relativo a periodi anteriori alla nuova norma, occorre distinguere tra regole meramente procedurali, potenzialmente applicabili ai procedimenti in corso, e regole sostanziali, che incidono sull'esistenza, sulla prova o sulla quantificazione dell'obbligazione tributaria.
  • Non è normalmente legittimo pretendere dal contribuente la prova di fatti mediante documentazione che, al momento del perfezionamento dell'obbligazione tributaria, non era obbligato a conservare o a procurarsi.
  • In presenza di dubbi interpretativi, devono essere considerati il diritto di difesa, l'affidamento del contribuente e la certezza dei rapporti giuridici, soprattutto quando l'applicazione retroattiva produce un aggravamento della sua posizione.

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