Cassazione Civile, Ordinanza n. 19238/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un dottore commercialista aveva agito per ottenere l’accertamento negativo di un credito contributivo richiesto dall’INPS con avviso bonario del 20 luglio 2018, relativo a euro 2.708,47 per asserito mancato versamento di contributi alla gestione separata in relazione a prestazioni di lavoro autonomo svolte nell’anno 2012. La domanda era fondata, da un lato, sull’asserita insussistenza del debito perché il professionista sosteneva di avere già versato il contributo integrativo alla CNPADC; dall’altro, sulla prescrizione del credito contributivo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, e che la mancata compilazione del quadro RR non integrasse ostacolo giuridico né occultamento doloso tale da sospendere la prescrizione; 2) violazione del d.l. n. 98/2011, art. 18, comma 12, conv. in L. n. 111/2011, assumendo che, percependo pensione INPS dal 2002, non fosse comunque tenuto al versamento di ulteriore contribuzione alla gestione separata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la sentenza d’appello nella parte in cui aveva fatto decorrere la prescrizione dalla dichiarazione dei redditi anziché dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi, e nella parte in cui aveva ravvisato un occultamento doloso del debito contributivo per la sola mancata compilazione del quadro RR. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2935 c.c.
Il termine di prescrizione dei contributi decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione reddituale.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il pagamento; la disciplina si applica anche ai professionisti tenuti all’iscrizione.
d.P.C.M. 10 giugno 2010
L’eventuale differimento dei termini di pagamento rileva ai fini della decorrenza della prescrizione dei contributi.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Richiamato dal ricorrente come norma interpretativa dell’art. 2 L. n. 335/1995; il relativo motivo è rimasto assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È la norma processuale invocata a fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di contribuzione alla gestione separata, il dies a quo della prescrizione coincide con la scadenza del termine legale per il pagamento del contributo, non con il momento di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Ai fini della decorrenza della prescrizione contributiva rilevano anche eventuali differimenti normativi del termine di pagamento stabiliti per l’anno di riferimento.
- La mera mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi non integra automaticamente occultamento doloso del debito contributivo né consente, da sola, di sospendere la prescrizione.
- Per configurare l’occultamento doloso idoneo a incidere sulla prescrizione occorrono elementi ulteriori rispetto alla semplice omissione dichiarativa.
- Se il primo motivo di ricorso è accolto e conduce alla cassazione con rinvio, i restanti motivi possono restare assorbiti.
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