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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-73/25

Judgment of the General Court (Eighth Chamber) of 25 February 2026. — Viva Credit IFN SA v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Revocation proceedings – EU figurative mark Viva – Partial revocation – Genuine use of the mark – Proof of genuine use – Article 58(1)(a) and (2) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-73/25

Giurisprudenza europea62025TJ0073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso contro la decisione della commissione di ricorso di EUIPO che aveva annullato solo in parte la revoca del marchio UE figurativo "Viva". Ha ritenuto sufficientemente dimostrato l’uso effettivo del segno nel periodo rilevante, in particolare in Grecia ma anche in altri Stati membri, e per varie categorie di servizi nelle classi 35, 36, 38, 39, 41 e 42. È stata inoltre esclusa ogni violazione dell’obbligo di motivazione. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Revoca parziale di un marchio UE figurativo "Viva": sufficienza della prova di uso effettivo nel periodo rilevante e per diverse categorie di servizi.

La questione giuridica

Se la commissione di ricorso di EUIPO abbia errato nel ritenere provato l’uso effettivo del marchio figurativo UE "Viva" nel quinquennio rilevante, quanto al luogo, all’ampiezza e alla natura dell’uso, nonché quanto alla sua utilizzazione per i servizi registrati nelle classi 35, 36, 38, 39, 41 e 42; e se la decisione fosse viziata da difetto o contraddittorietà di motivazione.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che la revoca di un marchio UE per non uso richiede una valutazione globale, concreta e basata su elementi oggettivi del luogo, del tempo, dell’estensione e della natura dell’uso; tali elementi possono risultare dalla combinazione di più prove anche se ciascuna, isolatamente, sarebbe insufficiente. È sufficiente l’uso pubblico del segno come indicatore dell’origine commerciale, anche quando esso coincide o si combina con la denominazione sociale del titolare, purché il segno conservi funzione distintiva; inoltre, quando l’uso è provato solo per una parte dei servizi registrati, la revoca è solo parziale ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che EUIPO avesse motivato adeguatamente la decisione e avesse correttamente concluso per l’uso effettivo del marchio per i servizi controversi, respingendo integralmente il ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Articolo 18 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 94, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 19, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2018/625
  • Articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 53 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea

Revoca parziale di un marchio UE figurativo "Viva": prova dell’uso effettivo e motivazione della decisione

Il Tribunale dell’Unione europea, Quinta? No, Eighth Chamber, è stato investito di un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della quarta commissione di ricorso di EUIPO in materia di revoca di marchio UE per non uso. La controversia riguarda il marchio figurativo "Viva" e la prova del suo uso effettivo per una serie ampia di servizi in più classi di Nizza.

Fatti e procedimento amministrativo

Il marchio contestato era stato registrato nel 2016 su domanda depositata nel 2013 da Viva Wallet AE Symmetochon – Anaptyxis Logismikoy. Nel 2022 Viva Credit IFN SA ha chiesto la revoca del marchio ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001. La divisione di cancellazione aveva accolto in parte la domanda e dichiarato la revoca per i servizi indicati nella decisione. La commissione di ricorso, invece, ha accolto parzialmente l’appello del titolare e ha annullato la revoca per numerosi servizi, mantenendola solo per alcuni servizi residuali in classi 36, 39 e 42.

Eccezione di irricevibilità

EUIPO e l’interveniente avevano eccepito l’irricevibilità del ricorso, sostenendo che i motivi fossero vaghi e non conformi all’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale. Il Tribunale ha respinto l’eccezione, osservando che il ricorso conteneva un’esposizione sufficientemente chiara e intelligibile dei motivi di diritto e degli argomenti, tale da consentire alle controparti di difendersi e al giudice di statuire.

Obbligo di motivazione della decisione di EUIPO

Con il secondo motivo, la ricorrente denunciava una violazione degli articoli 263 e 296 TFUE, nonché dell’articolo 94, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sostenendo che la commissione di ricorso avesse motivato in modo incoerente e poco dettagliato, specie trattando insieme alcune voci della classe 36 e in modo più sintetico le classi 38, 41 e 42.

Il Tribunale ha ricordato che l’obbligo di motivazione non impone di rispondere in modo esaustivo a tutti gli argomenti delle parti, ma soltanto di indicare i fatti e le considerazioni giuridiche di importanza decisiva. Ha poi precisato la distinzione tra insufficienza di motivazione e infondatezza nel merito: eventuali errori nel ragionamento incidono sulla legittimità sostanziale, non sull’esistenza della motivazione. Nel caso concreto, la decisione contestata esponeva in modo sufficiente il ragionamento seguito e permetteva di comprendere le ragioni dell’esito; il motivo è quindi stato respinto.

Uso effettivo del marchio: quadro normativo e criteri applicati

Nel valutare il primo motivo, il Tribunale ha richiamato i principi consolidati in materia di uso effettivo del marchio UE ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, letto in combinato disposto con l’articolo 18 dello stesso regolamento. L’uso deve essere pubblico e esterno, idoneo a garantire l’origine commerciale dei servizi, e va valutato in concreto, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, tra cui natura dei servizi, mercato, frequenza, durata e volume dell’attività. La prova deve essere oggettiva e solida, ma può derivare dall’insieme di più documenti, anche se singolarmente insufficienti.

Il Tribunale ha inoltre richiamato l’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato 2018/625, applicabile in materia di revoca, secondo cui la prova deve riguardare luogo, tempo, estensione e natura dell’uso.

Luogo dell’uso

La commissione di ricorso aveva ritenuto provato l’uso principalmente in Grecia, ma anche in altri Stati membri, tra cui Cipro e Romania. Il Tribunale ha confermato tale valutazione, rilevando che email, stampe di siti web, newsletter, indirizzi, lingua e valuta dei documenti, oltre ad altri elementi del fascicolo, consentivano di inferire che i servizi erano rivolti al mercato greco e anche ad altri mercati dell’Unione. La ricorrente non aveva del resto fornito elementi specifici per contestare in modo fondato l’uso in Grecia.

Estensione dell’uso

Quanto all’estensione, il Tribunale ha ritenuto che la commissione di ricorso non si fosse basata su mere probabilità, ma su una massa consistente di elementi: email ai clienti, siti web, applicazioni mobili, articoli stampa, dati di traffico, numero di esercizi convenzionati, volumi di transazioni e biglietti emessi. Da tali prove emergeva un uso regolare durante il periodo rilevante e un volume commerciale significativo, sufficiente a dimostrare un uso reale diretto a creare o mantenere quote di mercato.

Natura dell’uso e segno denominativo

La ricorrente sosteneva che l’uso di "Viva Wallet" quale denominazione sociale non potesse integrare uso del marchio. Il Tribunale ha ricordato che un segno usato come denominazione sociale può costituire anche uso di marchio quando stabilisce un collegamento con i servizi offerti. Nel caso concreto, "Viva" era usato non solo come nome societario, ma anche nella forma registrata o con aggiunte non distintive come "gr", "wallet" o "payments.com". Pertanto, l’uso del segno è stato considerato uso del marchio registrato.

Uso per le singole classi di servizi

Classe 35

La commissione di ricorso aveva riconosciuto l’uso del marchio per servizi di piattaforma digitale, attività di marketing, intermediazione nei pagamenti elettronici e vari servizi commerciali. Il Tribunale ha ritenuto che screenshot del sito www.viva.gr, accordi campione, newsletter e articoli stampa dimostrassero l’effettivo impiego del marchio per mettere a disposizione una piattaforma di offerta e vendita di beni e servizi di terzi, nonché per attività pubblicitarie e di intermediazione. Il motivo della ricorrente è stato respinto.

Classe 36

Per la classe 36, la commissione di ricorso aveva concluso per l’uso effettivo di tutte le voci controverse, comprese le non-electronic payment services, i servizi di amministrazione dei pagamenti, il money remittance, l’emissione e acquisizione di strumenti di pagamento, i servizi di cambio e i servizi di prenotazione biglietti collegati. Il Tribunale ha valorizzato documenti contrattuali, termini e condizioni, email, presentazioni aziendali, screenshot e materiale stampa che mostravano prestazioni accessibili anche in contanti, tramite punti vendita fisici o corriere, e un ampio sistema di servizi finanziari collegati ai pagamenti. Ha quindi escluso che la commissione di ricorso si fosse limitata a supposizioni.

Classe 38

In relazione alla classe 38, il Tribunale ha confermato che le prove dimostravano servizi di comunicazione elettronica e di accesso alle reti necessari per l’erogazione dei servizi finanziari del gruppo Viva, anche tramite sito web, telefono, app e QR code. La ricorrente non aveva specificamente contestato gli elementi probatori indicati nella decisione. È stato inoltre ribadito che la legalità delle decisioni di EUIPO si valuta sulla base del regolamento 2017/1001, non della prassi decisionale precedente.

Classi 39, 41 e 42

Per la classe 39, il Tribunale ha ritenuto sufficiente la prova relativa ai servizi di agenzia viaggi, prenotazione e emissione di biglietti, nonché di informazione turistica, anche sulla base della qualifica del titolare come agente IATA e dei documenti che mostravano la vendita di biglietti e prenotazioni tramite piattaforma digitale. Per la classe 41, sono stati considerati validi i documenti che provavano la prenotazione e l’emissione non elettronica di biglietti, anche tramite punti vendita fisici e consegna materiale dei titoli. Per la classe 42, il Tribunale ha confermato l’uso di software di autenticazione online funzionale all’accesso ai servizi del titolare, con obbligo di verifica dell’identità degli utenti e supporto a pagamenti intelligenti tramite QR code.

Revoca parziale e delimitazione delle categorie di servizi

Il Tribunale ha ricordato che, ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, la revoca deve essere limitata ai soli servizi per i quali manca l’uso effettivo. Ha inoltre richiamato il principio per cui la nozione di "parte dei servizi" non coincide con tutte le varianti commerciali possibili, ma con sottocategorie coerenti e non divisibili in modo arbitrario. Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva correttamente individuato sottocategorie di servizi e verificato, classe per classe, che esistesse una prova sufficiente di uso effettivo almeno per parte dei servizi registrati.

Decisione finale e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso, confermando la decisione della commissione di ricorso di EUIPO. Ha inoltre condannato Viva Credit IFN SA alle spese, conformemente all’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

Come è indicizzato

Materiemarchio uerevoca per non usoprova dell’uso effettivomotivazione degli atti di euipoclassificazione di nizza

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