Cassazione Penale, Sentenza n. 05137/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Justice Kobia è stato condannato dal Giudice di Pace di Udine per inosservanza del decreto di espulsione (art. 14, comma 5-quater, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286), in relazione a un decreto prefettizio del 7 aprile 2020 e al connesso ordine del Questore. Il ricorrente non contestava i fatti materiali ma impugnava l'inquadramento giuridico sostenendo: (1) che il giudice avrebbe dovuto disapplicare il decreto di espulsione perché illegittimo e tener conto della sua peculiare situazione familiare (padre convivente di cinque figli) e (2) in subordine che, anche senza disapplicare il provvedimento amministrativo, la sua condizione familiare e soggettiva giustificava l'inottemperanza all'ordine di espulsione, ai sensi dei principi di diritto richiamati dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (mancata deduzione/documentazione in sede amministrativa dell'illegittimità del decreto prefettizio, onere probatorio a carico del ricorrente) ma ha ritenuto fondato il secondo motivo: il Giudice di Pace non aveva adeguatamente valutato se, alla data dell'accertamento dell'8 giugno 2023, ricorressero giustificati motivi legati alla condizione familiare (convivenza con la madre dei figli e cinque figli minori residenti) che rendessero inesigibile la collaborazione richiesta dall'ordine di espulsione. Per tali ragioni la sentenza è stata annullata e rinviata per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Udine, affinché verifichi in modo rigoroso le condizioni del nucleo familiare (risorse economiche, esigenze abitative ed educative dei figli) e valuti la sussistenza di giustificato motivo per l'inosservanza
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), art. 14, comma 5-quater
Norma incriminatrice applicata per l'inosservanza dell'ordine di lasciare il territorio; la Corte richiede che il giudice valuti se la situazione personale e familiare renda inesigibile l'ottemperanza
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico immigrazione), artt. 5, 13, 19 (cc.dd. richiamati nel ricorso)
Richiamati in rapporto all'obbligo di valutazione degli interessi legati al soggiorno e alle misure espulsive; la Corte osserva che alcune censure attengono alla necessità di disapplicare atti amministrativi solo se la loro illegittimità è stata adeguatamente dedotta/documentata
art. 8 CEDU (diritto alla vita privata e familiare)
Principio fondante: l'espulsione non è consentita se si risolve in un'ingerenza nella vita privata e familiare vietata dall'art. 8 CEDU; il giudice penale deve valutare la sussistenza di situazioni rilevanti ai fini di tale diritto
richiamo a norme e modifiche legislative (d.l. 10 marzo 2023, n. 20 convertito in legge 5 maggio 2023, n. 50)
Citate in rapporto alla disciplina dell'espulsione e dei limiti applicativi, per chiarire che certe modifiche non consentono comunque di elidere il controllo sulla tutela della vita familiare ex art. 8 CEDU
giurisprudenza di legittimità citata (Sez. 1, n. 43082 del 07/11/2024, Grami; Sez. 1, n. 29465 del 01/03/2019, Sufian; Sez. 1, n. 27214 del 08/03/2022, Hadine Hamza)
I precedenti precisano: (a) l'espulsione non può applicarsi quando violerebbe l'art. 8 CEDU; (b) il giudice penale può disapplicare un decreto prefettizio illegittimo se l'illegittimità è stata dedotta/documentata; (c) per escludere il reato di inosservanza il giudice deve valutare la condizione concreta dello straniero, tenendo conto di profili soggettivi e familiari che rendano difficoltoso o pericoloso l'ottemperare
Corte costituzionale, sent. n. 202 del 18 luglio 2013
Riferimento dottrinale/giurisprudenziale usato per sostenere che ragioni familiari possono giustificare la permanenza nel territorio nazionale e incidere sulla valutazione dell'illiceità dell'inosservanza
Massime di principio
- Per ottenere la disapplicazione di un decreto prefettizio di espulsione il ricorrente deve in primo luogo dedurre e documentare l'illegittimità del provvedimento nelle sedi amministrative o processuali; la mancata allegazione/documentazione può rendere il motivo inammissibile
- Il giudice penale, quando giudica su un reato di inosservanza di un ordine di allontanamento, è obbligato a valutare la sussistenza di giustificati motivi personali o familiari che possano rendere inesigibile l'ottemperanza (giustificato motivo/inesigibilità soggettiva)
- La valutazione delle condizioni familiari deve essere concreta e rigorosa: occorre considerare la convivenza, il ruolo di genitore, le risorse economiche e le esigenze abitative ed educative dei figli minori
- Distinguere due piani: (a) l'illegittimità formale/sostanziale del provvedimento amministrativo (che può legittimare la disapplicazione) e (b) la giustificazione soggettiva dell'inosservanza per ragioni familiari; anche se non si consegue la disapplicazione dell'atto, le circostanze familiari possono comunque escludere la responsabilità penale
- In situazioni analoghe è consigliabile documentare tempestivamente, anche in sede amministrativa, le ragioni familiari e fornire prove sulle condizioni economiche e sui bisogni dei figli, affinché il giudice possa compiere la valutazione richiesta dalla giurisprudenza e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- Se il giudice di merito omette di valutare adeguatamente le circostanze familiari rilevanti, la sentenza rischia l'annullamento e il rinvio da parte della Corte di cassazione per nuovo esame
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