Corte di giustizia, Sentenza C-645/22
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 ottobre 2023. — R. A. e a. contro «Luminor Bank AS». — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas. — Rinvio pregiudiziale – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Effetti della dichiarazione del carattere abusivo di una clausola – Volontà del consumatore di mantenere il contratto modificando le clausole dichiarate abusive – Poteri del giudice nazionale. — Causa C-645/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i limiti dei poteri del giudice nazionale dopo l’accertamento del carattere abusivo di clausole in contratti di mutuo indicizzati in valuta estera. Se il contratto non può sopravvivere alla soppressione della clausola abusiva, il giudice deve prima valutare gli effetti dell’eventuale annullamento integrale sul consumatore. Solo se tale annullamento comporta conseguenze particolarmente dannose e mancano norme idonee a sostituire la clausola, il giudice può adottare misure eccezionali per preservare l’equilibrio contrattuale.
Clausole abusive nei contratti di mutuo: il giudice nazionale non può modificare il contratto senza prima verificare se la sua nullità integrale produrrebbe conseguenze particolarmente dannose per il consumatore.
La questione giuridica
Se, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, quando un contratto non può sopravvivere alla soppressione di una clausola abusiva e il consumatore vuole mantenerlo sostituendo tale clausola, il giudice possa decidere sulla sostituzione senza prima esaminare le conseguenze dell’eventuale annullamento dell’intero contratto; e se rilevi, a tal fine, la possibilità di sostituire la clausola con una norma suppletiva o con una norma applicabile per accordo delle parti.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta a che il giudice nazionale, una volta accertato che il contratto non può restare in vita dopo la soppressione della clausola abusiva, disponga la sostituzione o la modifica della clausola per mantenere il contratto senza aver prima verificato se l’annullamento integrale esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose. Tale verifica è obbligatoria anche se il consumatore desidera conservare il contratto e anche quando il giudice dispone di una norma nazionale suppletiva o applicabile per accordo delle parti; la sostituzione è ammissibile solo in via eccezionale e alle condizioni fissate dalla giurisprudenza UE.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 267 TFUE
Clausole abusive e sostituzione della clausola nei contratti di mutuo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania) in una controversia tra mutuatari e banca, relativa a contratti di mutuo espressi in franchi svizzeri. La Corte si pronuncia sugli effetti della dichiarazione di abusività di clausole contrattuali e sui poteri del giudice nazionale quando il consumatore chiede di mantenere il contratto modificando la clausola viziata.
Fatti e procedimento principale
Nel 2008 i ricorrenti avevano stipulato con la banca diversi contratti di mutuo denominati in franchi svizzeri, poi divenuti molto più onerosi a causa del deprezzamento della valuta nazionale rispetto al franco svizzero. Nel 2017 essi hanno chiesto ai giudici lituani di sostituire il franco svizzero con l’euro, applicando il tasso di cambio alla data di concessione dei prestiti e ricalcolando i pagamenti eseguiti.
Il tribunale di primo grado e la corte d’appello avevano inizialmente respinto la domanda; successivamente la corte d’appello ha dichiarato abusive le clausole sulla valuta del prestito e ha modificato i contratti, sostituendo il franco svizzero con l’euro e il LIBOR CHF con l’Euribor. La banca ha proposto ricorso per cassazione, contestando soprattutto il potere del giudice di modificare il contratto in assenza di norme suppletive nazionali.
Normativa rilevante
La Corte richiama innanzitutto:
- il considerando 21 della direttiva 93/13, relativo alla necessità di impedire l’inserzione di clausole abusive nei contratti con i consumatori;
- il considerando 24, sulla necessità di strumenti adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
- l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore e il contratto resta vincolante se può sopravvivere senza tali clausole;
- l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, relativo ai mezzi adeguati ed efficaci di tutela.
È richiamato anche il diritto lituano, in particolare l’articolo 6.2284, paragrafo 8, del codice civile e l’articolo 353 del codice di procedura civile.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se:
- il giudice nazionale possa decidere sulla sostituzione della clausola abusiva senza prima verificare le conseguenze della nullità totale del contratto, quando il consumatore vuole conservarlo;
- tale risposta dipenda dall’esistenza, nel diritto nazionale, di una norma suppletiva o di una disposizione applicabile per accordo delle parti.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda che, una volta accertato il carattere abusivo di una clausola, il giudice nazionale deve disapplicarla affinché non produca effetti vincolanti nei confronti del consumatore. In linea di principio, il contratto deve restare in vigore senza altre modifiche, purché ciò sia possibile secondo il diritto nazionale.
La volontà del consumatore di non invocare la protezione della direttiva gli consente di opporsi alla disapplicazione della clausola; simmetricamente, se il consumatore chiede di beneficiare della tutela della direttiva, il giudice deve comunque verificare oggettivamente, alla luce del diritto nazionale, se il contratto possa sopravvivere senza la clausola abusiva.
Se il contratto non può sopravvivere, la sua nullità integrale è in linea di principio consentita. Tuttavia, in via eccezionale, quando l’annullamento esporrebbe il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, il giudice può sostituire la clausola abusiva con una disposizione suppletiva nazionale o con una disposizione applicabile in caso di accordo tra le parti. La Corte sottolinea che tale sostituzione non è libera né automatica: presuppone sempre una previa constatazione che l’annullamento integrale sarebbe particolarmente pregiudizievole per il consumatore.
La Corte aggiunge che il giudice non può colmare le lacune del contratto sulla sola base di norme generali di equità o di usi, né può rivedere il contenuto della clausola abusiva.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 osta a che, quando il contratto non può sopravvivere alla soppressione della clausola abusiva e il consumatore vuole mantenerlo modificandola, il giudice statuisca sulle misure da adottare per ripristinare l’equilibrio contrattuale senza aver prima esaminato le conseguenze dell’annullamento dell’intero contratto. Ciò vale anche se il giudice ha la possibilità di sostituire la clausola con una norma suppletiva o con una disposizione applicabile in caso di accordo tra le parti.
Principio di diritto
Il controllo dell’eventuale nullità integrale del contratto è un passaggio obbligatorio e preliminare rispetto alla sostituzione della clausola abusiva: solo se l’annullamento totale comporta conseguenze particolarmente dannose per il consumatore può operare la sostituzione eccezionale della clausola, nei limiti consentiti dal diritto nazionale e dalla giurisprudenza della Corte.
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