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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9008/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che, in contumacia dell'appellata, aveva rigettato l'appello della Presidenza del Consiglio contro la conferma del decreto ingiuntivo emesso a favore di Teknoart per € 37.510 relativo a una opera artistica. La ricorrente denunciava omesso esame dell'atto di appello e dei documenti prodotti in primo grado, sostenendo che il fascicolo di parte della resistente era materialmente agli atti e che pertanto la Corte d'appello avrebbe dovuto riesaminare i documenti. Si invocavano violazioni degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e i motivi di cassazione di cui all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato alla luce del principio di non dispersione della prova. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, perché proceda a nuovo esame conformemente al principio secondo cui i documenti prodotti in primo grado conservano efficacia probatoria in appello e possono essere acquisiti o riconsiderati anche tramite copia rilasciata dal cancelliere o con provvedimento di ordine di esibizione; ha disposto inoltre che la Corte d'Appello provveda sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4)

    Fondamento delle censure in Cassazione per omesso esame dell'atto di appello e violazione di norme sul procedimento; la Corte ha ritenuto che il vizio esposto rientrava in tali fattispecie.

  • artt. 112, 115, 116 c.p.c.

    Richiamati in relazione al diritto al contraddittorio e al giusto processo; l'omesso esame dei documenti in appello è stato qualificato come lesione di tali principi.

  • art. 165 e 166 c.p.c.

    Norme sulla produzione e comunicazione dei documenti; utilizzate per delineare la funzione del fascicolo di parte e le modalità di offerta in comunicazione dei documenti.

  • art. 347 c.p.c.

    Richiamato per affermare l'applicabilità in appello delle regole sulla produzione documentale proprie del primo grado e per spiegare il regime del fascicolo di parte.

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    Norma che disciplina il rilascio di copie dal fascicolo di parte da parte del cancelliere; la Corte indica che il documento può essere sottoposto al giudice di appello mediante copia rilasciata ai sensi di tale articolo.

  • art. 169 c.p.c. e art. 77 disp. att. c.p.c.

    Richiamati in relazione al potere del giudice di imporre condizioni al ritiro del fascicolo e alla disciplina del rilascio delle copie, strumenti utili per acquisire i documenti in appello.

  • art. 123-bis disp. att. c.p.c.

    Citate come modello procedurale per l'ordinanza di produzione dei documenti e per la possibilità di valutare la mancata esibizione come comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità.

  • Cass. Sez. U., 16/02/2023 n. 4835

    principio di non dispersione (o di acquisizione) della prova: il fatto storico rappresentato dal documento si ha per dimostrato nel processo e non si esaurisce nel singolo grado di giudizio

    La Corte ha applicato questo principio per affermare che i documenti prodotti in primo grado mantengono efficacia in sede di appello e possono essere esaminati dal giudice di secondo grado, anche ordinando la produzione di copie o aprendo il necessario contraddittorio.

Massime di principio

  • I documenti prodotti e acquisiti nel primo grado non si 'perdono' automaticamente in appello per il solo fatto che la parte che li aveva in fascicolo non si sia costituita in secondo grado: vale il principio di non dispersione della prova.
  • Il giudice di appello può prendere in considerazione documenti di primo grado se essi sono agli atti, se il loro contenuto è desumibile dalla decisione impugnata o se può ottenerne copia/produzione ordinando agli uffici o alle parti la loro esibizione.
  • La parte che chiede il riesame in appello deve allegare puntualmente i documenti nella memoria di appello; se la controparte non esibisce senza giustificato motivo, il giudice può trarne conseguenze probatorie e ritenere provati i fatti rappresentati.
  • In caso di contumacia o incertezza sulla disponibilità del fascicolo di parte, è opportuno chiedere formalmente al cancelliere copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. o chiedere al giudice di ordinare la produzione dei documenti.
  • Se il giudice di appello esclude l'utilizzabilità di documenti già acquisiti in primo grado senza valutare la possibilità di acquisirne copia o di aprire contraddittorio, è possibile impugnare per omesso esame e violazione del principio di non dispersione della prova.

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