Sentenza del 12/09/2016 n. 4663 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
DIFFUSIONE DI MESSAGGIO IN FORME DIVERSE DA QUELLE ASSOGGETTATE A PUBBLICHE AFFISSIONI - Carrelli per la spesa nei supermercati - Applicabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’assoggettabilità all’imposta di pubblicità dei messaggi promozionali collocati sui carrelli per la spesa presenti nei supermercati e nei relativi parcheggi. La contribuente sosteneva, in sostanza, che i carrelli avessero una prevalente funzione di trasporto della spesa e che la pubblicità non rientrasse tra le forme soggette a imposizione, anche alla luce di precedenti prese di posizione ministeriali.
La decisione
Il giudice ha ritenuto applicabile l’imposta, affermando che, indipendentemente dalla funzione principale dei carrelli, i pannelli bifacciali trasmettono messaggi pubblicitari in un luogo aperto al pubblico, anche al di fuori dei locali destinati alla vendita o alla prestazione di servizi. La pubblicità sui carrelli rientra quindi nella fattispecie prevista dagli articoli 5 e 17 della normativa applicabile. Tuttavia, è stata esclusa la natura dolosa della condotta, poiché la contribuente aveva fatto affidamento su orientamenti ministeriali; di conseguenza, tutte le sanzioni irrogate sono state annullate, mentre è stata confermata l’assoggettabilità all’imposta.
Norme richiamate
Articolo 5 della normativa sull’imposta comunale sulla pubblicità
La norma è stata interpretata nel senso che costituisce messaggio pubblicitario rilevante ai fini dell’imposta la diffusione di comunicazioni promozionali in luoghi aperti al pubblico, anche quando il supporto pubblicitario svolge contemporaneamente un’altra funzione.
Articolo 17 della normativa sull’imposta comunale sulla pubblicità
La disposizione è stata ritenuta applicabile ai pannelli pubblicitari installati sui carrelli per la spesa, considerati una forma di diffusione del messaggio diversa dalle pubbliche affissioni, ma comunque soggetta all’imposta.
Massime di principio
- Un supporto utilizzato principalmente per una funzione pratica o commerciale può essere soggetto all’imposta di pubblicità se incorpora e diffonde un messaggio promozionale visibile al pubblico.
- La presenza del messaggio pubblicitario in un supermercato o nel relativo parcheggio può integrare la diffusione in un luogo aperto al pubblico, anche se il supporto è mobile e non costituisce un’insegna o un cartello tradizionale.
- L’assoggettamento all’imposta dipende dalla diffusione del messaggio pubblicitario, non necessariamente dalla natura o dalla funzione prevalente del supporto fisico.
- L’affidamento in buona fede su orientamenti o indicazioni dell’amministrazione può escludere la responsabilità sanzionatoria, senza però eliminare l’obbligo principale di pagamento dell’imposta.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra debenza del tributo e applicabilità delle sanzioni: la prima può essere confermata anche quando le seconde vengono annullate per assenza di dolo o per obiettiva incertezza interpretativa.
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