Sentenza n. 3676/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza della sentenza numero 841/2025, pubblicata in data 2.07.2025 dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, nonostante il passaggio in giudicato, della sentenza del Tribunale di Monza che aveva dichiarato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per l'importo di euro 500,00 relativo all'anno scolastico 2023/2024. Ha chiesto l'ordine di integrale esecuzione della pronuncia, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna del Ministero al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua corretta notificazione telematica al Ministero presso la sede reale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, senza che l'amministrazione avesse adempiuto.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, dichiarando l'inottemperanza al giudicato e ordinando al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, mediante il riconoscimento della Carta elettronica del docente per l'annualità stabilita nel titolo esecutivo. Ha nominato, per il caso di perdurante inerzia, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero, con 120 giorni per l'esecuzione e facoltà di delega. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso. Nessun compenso è dovuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di penalità di mora: la nomina del commissario costituisce già una misura idonea a fronteggiare l'inerzia e, nel caso concreto, la penalità sarebbe manifestamente iniqua o comunque ostacolata da ragioni oggettive, considerata l'esiguità del debito e l'eccezionale mole del contenzioso seriale relativo alla Carta del docente. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza anche per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, nei limiti indicati dalla norma.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato per ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare il commissario ad acta e valutare la richiesta di penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente la condanna al pagamento di una somma per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la penalità è stata esclusa nel caso concreto perché ritenuta manifestamente iniqua o comunque ostacolata da ragioni oggettive.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza quando il giudicato riguarda obbligazioni pecuniarie; decorso inutilmente tale termine, il creditore può promuovere l'esecuzione.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario avente a oggetto un'obbligazione dell'amministrazione, anche quando l'esecuzione può astrattamente avvenire secondo le forme ordinarie del processo civile.
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice, si applica anche all'azione di ottemperanza relativa a obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione; l'azione esecutiva non può essere introdotta prima della sua inutile scadenza.
- La notificazione del titolo esecutivo deve essere effettuata presso la sede reale dell'amministrazione debitrice, con modalità idonee ad attivare il procedimento contabile interno diretto all'adempimento spontaneo.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine, anche prevedendo il ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi disponibili.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, tra cui l'esiguità dell'importo dovuto, la sufficienza della nomina del commissario ad acta e oggettive cause del ritardo nell'adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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