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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05056/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa a custodia cautelare in carcere e successivi arresti domiciliari dal 20/06/2007 al 19/06/2008 nell'ambito di indagini per reati connessi al narcotraffico; il ricorrente era stato poi assolto con sentenza irrevocabile. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente la causa ostativa prevista dall'art. 314, comma 1, c.p.p., per una condotta gravemente colposa del ricorrente emergente da intercettazioni, frequenti contatti con lo zio (capo dell'associazione) e comportamenti volti a eludere captazioni (es. procurarsi una nuova SIM), che avrebbero creato l'apparenza di complicità. Il ricorrente ha impugnato sostenendo violazione del vincolo derivante da precedente annullamento della Corte di cassazione e vizio di motivazione per rivalutazione di elementi già ritenuti non probatori dal giudice della cognizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello, conformandosi alle indicazioni della sentenza di annullamento, abbia effettuato una rinnovata e approfondita valutazione unitaria del materiale intercettativo e del contesto indiziario, colmando le carenze argomentative anteriormente rilevate. Ha condiviso che la combinazione di elementi (linguaggio criptico, passaggi di denaro collegati a forniture, frequenti contatti con lo zio e comportamenti tesi a eludere intercettazioni) costituisce condotta gravemente colposa idonea a creare l'apparenza di complicità e quindi a integrare la causa ostativa all'indennizzo ex art. 314, comma 1, c.p.p. Ha altresì confermato la condanna del ricorrente alle spese disposta dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 314, comma 1, c.p.p.

    La norma prevede l'ostatività al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione quando la custodia sia stata determinata da condotte del detenuto caratterizzate da colpa grave che hanno contribuito all'adozione della misura; la Corte ha ritenuto che le condotte di Lattanzi integrassero tale colpa grave e la concausalità con il provvedimento restrittivo.

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    Stabilisce l'obbligo del giudice di rinvio/di uniformarsi alle statuizioni della sentenza rescindente; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello si sia effettivamente uniformata e abbia colmato le carenze argomentative indicate dalla cassazione.

  • artt. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p.

    Norme che disciplinano i motivi di ricorso in cassazione (vizio di motivazione, violazione di norme di diritto, ecc.); sono stati invocati dal ricorrente ma la Corte li ha ritenuti infondati alla luce della valutazione compiuta dal giudice del rinvio.

  • art. 546, lett. e) c.p.p.

    Richiamata nel contesto della deduzione di violazioni procedurali/sostanziali; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione denunciata.

  • art. 74 d.P.R. 309/90

    Norma del testo unico stupefacenti relativa a ipotesi di rilevanza penale; citata per contestualizzare i reati originari che hanno portato alla custodia cautelare, non per un'applicazione diretta nel giudizio di riparazione.

  • art. 10 e art. 14 L. 497/74

    Riferimenti normativi ai reati inizialmente contestati nel procedimento principale; servono a ricostruire il quadro indiziario che ha portato alle misure cautelari, ma la decisione sulla riparazione si è fondata sull'art. 314 c.p.p. e sulla valutazione della colpa grave del ricorrente.

Massime di principio

  • La riparazione per ingiusta detenzione può essere esclusa se emerge che il detenuto ha tenuto condotte gravemente colpose che hanno contribuito a creare l'apparenza di coinvolgimento in attività delittuose: non è necessario che tali condotte integrino responsabilità penale piena, ma devono avere incidenza causale sulla decisione cautelare.
  • Dopo un annullamento per carenze motivazionali, il giudice di rinvio non è vincolato a ripetere pedissequamente la motivazione anteriore: può e deve procedere a una nuova e più articolata valutazione del materiale probatorio per verificare il nesso eziologico e il grado di colpa indicati dalla cassazione.
  • Elementi come linguaggio criptico, cautele nella comunicazione, frequenti contatti con soggetti chiave dell'indagine, passaggi di denaro ricorrenti e comportamenti volti a eludere intercettazioni (es. cambio di SIM) possono essere valutati congiuntamente per fondare la deduzione della colpa grave ai fini dell'art. 314 c.p.p.
  • Il giudice del rinvio deve esplicitare il rapporto di causalità tra la condotta del richiedente e l'adozione della misura cautelare; carenze argomentative su questo punto possono determinare l'annullamento dell'ordinanza di rigetto della riparazione.
  • La condanna alle spese segue la regola della soccombenza: se la richiesta risarcitoria è respinta, il giudice può confermare la condanna del ricorrente alle spese, purché adeguatamente motivata.

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