Sentenza del 28/12/2016 n. 27132 - Corte di Cassazione
IRAP - Requisito dell'autonoma organizzazione - Onere della prova - Mancanza -Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Campania che aveva escluso l’assoggettamento all’IRAP ritenendo insussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, sulla base delle modeste spese per beni strumentali e dell’assenza di personale. L’Ufficio ha sostenuto che dalle dichiarazioni dei redditi emergevano invece spese per lavoro dipendente e compensi a terzi, inclusa la presenza di un lavoratore dipendente a tempo pieno. Il contribuente ha proposto ricorso incidentale, contestando l’utilizzabilità dei documenti prodotti dall’Agenzia soltanto in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e rigettato quello incidentale del contribuente. Ha ritenuto insufficiente la motivazione della CTR, che non aveva verificato l’effettiva entità delle spese per lavoro altrui né le mansioni svolte dai collaboratori. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. È stata inoltre ritenuta ammissibile in appello la produzione dei dati risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3, comma 1, lett. c)
L’esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall’IRAP solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata.
L’IRAP si applica ai lavoratori autonomi quando l’attività è dotata di un’autonoma organizzazione, da valutare in concreto.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53, comma 1
Individua, per il periodo rilevante, le attività di lavoro autonomo cui si riferisce la disciplina dell’IRAP.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2
Consente la produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario d’appello; pertanto, l’Agenzia poteva produrre in appello i dati delle dichiarazioni dei redditi.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 1
Rileva nel quadro dei poteri istruttori e dell’acquisizione documentale nel processo tributario, caratterizzato prevalentemente dalle produzioni documentali.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Ha consentito di censurare la motivazione insufficiente della CTR su un fatto decisivo, cioè l’effettiva presenza e rilevanza di personale o collaboratori nell’organizzazione professionale.
Cass., Sezioni Unite, 10 maggio 2016, n. 9451
Il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente è responsabile dell’organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia di un collaboratore con mansioni di segreteria o meramente esecutive.
L’onere di provare l’assenza dell’autonoma organizzazione grava sul contribuente che chiede il rimborso. Il lavoro altrui diventa rilevante solo se non occasionale e superiore all’impiego di un singolo collaboratore addetto a mansioni meramente esecutive o di segreteria.
Massime di principio
- Il professionista che chiede il rimborso dell’IRAP deve dimostrare concretamente l’assenza dell’autonoma organizzazione; non è sufficiente affermare che l’attività è fondata prevalentemente sulla propria prestazione personale.
- Le dichiarazioni dei redditi costituiscono una fonte probatoria centrale: spese per dipendenti, compensi a terzi e beni strumentali possono dimostrare l’esistenza di un’organizzazione autonoma.
- La presenza di personale non determina automaticamente l’assoggettamento all’IRAP: occorre verificare numero, continuità, costi e mansioni dei collaboratori, distinguendo il mero supporto esecutivo da un apporto organizzativo significativo.
- Il giudice deve motivare specificamente sul contenuto e sulla rilevanza delle spese indicate in dichiarazione; il semplice richiamo alla centralità della persona del professionista non è sufficiente.
- Nel processo tributario è possibile produrre nuovi documenti in appello, inclusi i dati delle dichiarazioni fiscali, purché siano pertinenti alla controversia.
- In assenza di prova adeguata dell’inesistenza dei presupposti IRAP, la richiesta di rimborso non può essere accolta.
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