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Sentenza

Sentenza del 01/06/2016 n. 4841 - Comm. Trib. Prov. Milano

DICHIARAZIONE DEI REDDITI - MANCATA RICHIESTA DELL'AGEVOLAZIONE ACE - VERSAMENTO ECCEDENTE - RESTITUZIONE - Dichiarazione integrativa - Non necessita - Domanda di rimborso - Sufficienza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La richiesta di rimborso è stata ritenuta legittima. Il giudice ha stabilito che la mancata applicazione dell'agevolazione ACE nella dichiarazione originaria non impedisce di chiedere direttamente il rimborso della maggiore imposta versata. Non era quindi necessaria una dichiarazione integrativa preventiva: la domanda di rimborso costituiva modalità sufficiente per far valere il credito derivante dal versamento eccedente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva presentato la dichiarazione dei redditi calcolando prudenzialmente l'imposta senza applicare l'agevolazione ACE, prevista dall'art. 1 del d.l. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014. Successivamente aveva chiesto il rimborso della maggiore imposta versata ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. L'Agenzia delle Entrate si era opposta sostenendo che il contribuente avrebbe dovuto previamente presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 322/1998.

Norme richiamate

  • Art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Consente al contribuente di chiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto all'imposta effettivamente dovuta. La norma è stata ritenuta direttamente applicabile anche quando l'eccedenza deriva dalla mancata applicazione di un'agevolazione fiscale.

  • Art. 2 d.P.R. n. 322/1998

    Disciplina la dichiarazione integrativa, ma non impone necessariamente il suo previo utilizzo quando il contribuente intende esclusivamente ottenere la restituzione di un'imposta versata in misura superiore al dovuto.

  • Art. 1 d.l. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014

    Prevede l'agevolazione ACE, finalizzata a incentivare la capitalizzazione delle imprese mediante una riduzione della base imponibile o dell'imposta dovuta secondo i relativi presupposti.

Massime di principio

  • Quando un contribuente versa più imposte di quelle effettivamente dovute perché non ha applicato un'agevolazione spettante, può chiedere il rimborso dell'eccedenza ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973.
  • La dichiarazione integrativa non costituisce necessariamente un passaggio preliminare obbligatorio per ottenere il rimborso di un maggior versamento, se la pretesa è chiaramente volta alla restituzione di somme non dovute.
  • La mancata indicazione di un'agevolazione nella dichiarazione originaria non equivale automaticamente alla rinuncia definitiva al beneficio, purché il contribuente dimostri l'esistenza dei presupposti sostanziali e rispetti i termini applicabili.
  • In situazioni analoghe è opportuno documentare sia il possesso dei requisiti dell'agevolazione sia il calcolo dell'imposta effettivamente dovuta e presentare tempestivamente la domanda di rimborso secondo la disciplina vigente.

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