Cassazione Penale, Sentenza n. 15468/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rimessione in termini e dichiarato inammissibile l'opposizione al decreto penale di condanna n.658/2024 (notificato il 07/10/2024) con cui l'imputato era stato condannato a 1.725,00 euro di ammenda per violazione dell'art.186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30/04/1992. L'imputato ha dedotto di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto (aveva perso il telefono e si erano interrotti i contatti col difensore) e che in atti era presente soltanto una dichiarazione di domicilio (non una elezione), per cui la notifica via PEC al difensore non garantiva automaticamente la conoscenza; censurata la decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 157, 161, 462 e 175, comma 2, c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (lo ha ritenuto fondato), ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame. La Corte ha chiarito che: (i) la dichiarazione di domicilio resa nel primo atto vale ai fini della notifica del decreto penale di condanna e la notifica alla PEC del difensore è lecita alla luce delle modifiche normative (art.161 e connessi); (ii) però il giudice di merito ha omesso di esaminare l'allegazione dell'imputato circa la mancata tempestiva conoscenza del provvedimento ai sensi dell'art.175, comma 2, c.p.p., obbligo che comporta la verifica, anche d'ufficio, quando sussiste una effettiva incertezza sulla conoscenza. Per tali ragioni il provvedimento è stato annullato con rinvio.
Norme richiamate
art.186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. ?85
Norma sostanziale relativa al reato per cui è stato emesso il decreto penale di condanna; indicata nel capo di imputazione del decreto.
Richiamato tra le norme rilevanti in tema di notificazioni e domiciliazione, come quadro normativo di riferimento per le notifiche agli avvocati.
art.161 c.p.p. (come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150)
La Corte interpreta la norma nel senso che la dichiarazione o elezione di domicilio resa nel primo atto rileva ai fini della notifica del decreto penale di condanna; la polizia giudiziaria deve avvertire che le successive notifiche verranno effettuate presso il difensore o quello nominato d'ufficio, salvo espressa dichiarazione/elezione diversa.
Riferimento normativo che conferma la valenza della dichiarazione/elezione di domicilio per le notificazioni degli atti di vocatio in iudicium e del decreto penale di condanna.
Stabilisce che atti quali il decreto penale vengano notificati presso il domicilio dichiarato o eletto; conferma la liceità della notifica al domicilio indicato dal dichiarante.
Prevede che le notificazioni successive alla prima, diverse da atti di vocatio in iudicium e dal decreto penale, siano eseguite mediante consegna al difensore; aiuta a delimitare la specialità delle notifiche del decreto penale.
Richiamato come riferimento alle modalità di dichiarazione o elezione di domicilio; la Corte lo utilizza per collegare le norme sulle notificazioni.
art.175, comma 2, c.p.p. (come modificato dalla L. 28 aprile 2014, n.67)
"che non ha avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento"
Prevede la restituzione nel termine per proporre opposizione per l'imputato condannato con decreto penale che non abbia avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento. La Corte ribadisce che l'istante deve allegare le ragioni della mancata conoscenza (onere di allegazione, non di prova) e che il giudice deve verificare la fondatezza dell'asserita mancata conoscenza, disponendo la restituzione se permane un'obiettiva incertezza.
art.11 L. 28 aprile 2014, n.67
Riferimento alla modifica normativa di art.175 c.p.p.; utilizzato per spiegare il regime della restituzione nel termine per opposizione al decreto penale.
Ha introdotto modifiche a art.161 c.p.p. che la Corte ritiene rilevanti per stabilire che la dichiarazione di domicilio resa nel primo atto incide sulla notifica del decreto penale di condanna.
Massime di principio
- La dichiarazione di domicilio resa nel primo atto (anche se non qualificata come elezione) ha rilievo ai fini della notifica del decreto penale di condanna: la notifica al domicilio/PEC indicato dal difensore è legittima salvo diversa espressa indicazione normativa.
- Anche quando la notifica appare formalmente regolare, l'imputato può chiedere la restituzione nel termine per proporre opposizione ai sensi dell'art.175, comma 2, c.p.p. se non ha avuto tempestiva effettiva conoscenza del provvedimento; l'istante deve allegare le ragioni della mancata conoscenza (onere di allegazione, non di prova).
- Il giudice è tenuto a verificare, anche d'ufficio e in presenza di incertezze, l'effettiva conoscenza del decreto da parte dell'imputato: non può limitarsi a rilevare la regolarità formale della notifica senza esaminare le specifiche allegazioni sulla mancata conoscenza.
- Se l'interessato omette di indicare le ragioni della mancata conoscenza, il giudice non ha l'obbligo di procedere a verifiche ed è legittimato a respingere la richiesta di restituzione.
- Prassi difensiva consigliata: in presenza di notifica tramite difensore/PEC, conservare e documentare ogni interruzione di contatti (guasti, smarrimenti, assenza di recapito) e allegare tempestivamente queste ragioni per attivare la restituzione nel termine; segnalare sempre la natura (dichiarazione vs elezione) del domicilio indicato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15452/2025 del 18/04/2025
- Sentenza penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15453/2025 del 18/04/2025
- Sentenza penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15454/2025 del 18/04/2025
- Sentenza penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15455/2025 del 18/04/2025
- Sentenza penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15456/2025 del 18/04/2025
- Sentenza penale · 18 apr 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 15457/2025 del 18/04/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →