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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13149/2025 del 04/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che confermava la condanna per inottemperanza all'obbligo di fermarsi dopo aver investito un pedone, omissione di soccorso, lesioni personali stradali gravi (con fuga) e guida in stato di ebbrezza. Il ricorso articolava tre censure principali: 1) estinzione per prescrizione degli illeciti (artt. 157 e 160 c.p. richiamati); 2) violazione delle norme sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni e vizi procedurali (artt. 63, 64, 188, 191 c.p.p.), sostenendo che le dichiarazioni autoaccusatorie fossero frutto di uno stratagemma degli inquirenti e che non fosse stato rispettato l'obbligo di procedere a interrogatorio formale; 3) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante dello stato di ebbrezza (art. 590-bis c.p. comma 4 e art. 186/2 lett. b) d.lgs. 285/1992), per la presunta incertezza del tasso alcolemico dati i tempi intercorrenti tra sinistro e accertamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. In particolare: il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte d'appello si era correttamente basata su un complesso di elementi indiziari autonomi (dichiarazioni della persona offesa e di un testimone oculare, intestazione del veicolo, dichiarazioni del proprietario, comportamento ostacolatorio, presenza dell'imputato in stato di ebbrezza e rinvenimento del veicolo con danni compatibili) che legittimavano l'individuazione del conducente indipendentemente dalle eventuali dichiarazioni autoindizianti; è stato inoltre osservato che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'imputato non si trasmette automaticamente agli accertamenti successivi svolti autonomamente dalla polizia giudiziaria. Il terzo motivo è stato considerato generico e aspecifico perché non ha effettivamente confutato le argomentazioni della Corte territoriale, che aveva riconosciuto la validità dell'accertamento alcolemico richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui il tempo intercorso tra condotta e test non invalida di per sé il rilevamento, unitamente alle osservazioni visive degli operanti e all'assenza di dichiarazioni di assunzione di alcol dopo il sinistro. Quanto al primo motivo (prescrizione), la Corte ha ritenuto la questione irrilevante poiché, secondo la stessa difesa, la prescrizione sarebbe maturata il 15/08/2024, cioè dopo la sentenza impugnata del 07/12/2023; inoltre l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce di far valere la prescrizione sopravvenuta nel procedimento di legittimità. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.) e ammenda equitativa di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 157 cod. proc. pen. (richiamato come art. 157 cod. pen. nel testo)

    Norma richiamata nella doglianza sulla prescrizione; la Corte ha ritenuto irrilevante la prescrizione sostenuta perché sarebbe intervenuta dopo la sentenza impugnata.

  • art. 160 cod. proc. pen. (richiamato come art. 160 cod. pen. nel testo)

    Norma richiamata in rapporto alla prescrizione per casi con più atti interruttivi; non è stata applicata perché la prescrizione è maturata successivamente alla sentenza impugnata.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione (lett. b, c, e): richiamata come parametro per la formulazione dei motivi; la Corte ha valutato la specificità e fondatezza delle censure ai sensi di tale articolo.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in riferimento alla forma di sintesi del ricorso (articolazione motivi conformemente all'art. 173 disp. att.).

  • artt. 63 e 64 cod. proc. pen.

    Norme sul trattamento dell'audizione del propalante e sull'obbligo di interrogatorio formale una volta insorti indizi di reità; la Corte ha ritenuto che, anche se fossero sorte indicazioni di responsabilità, la mancata ritualità non ha reso inutilizzabili gli altri elementi probatori autonomi.

  • art. 188 cod. proc. pen.

    Norma che tutela la libertà di autodeterminazione dell'imputato nelle dichiarazioni non rituali; la censura sullo stratagemma è stata ritenuta irrilevante rispetto all'esistenza di accertamenti successivi autonomi.

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Richiamato fra le norme processuali di garanzia contestate; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da rendere invalide le risultanze probatorie complessive.

  • art. 590-bis, comma 4, cod. pen.

    Norma relativa alle lesioni personali stradali e alle aggravanti; la Corte di merito aveva ritenuto applicabile l'aggravante dello stato di ebbrezza, valutazione confermata dalla Cassazione per carenza di specificità del motivo avverso.

  • art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992

    Norma sulla guida in stato di ebbrezza e aggravanti; la Corte ha ritenuto che il ritardo nell'accertamento non invalida automaticamente il riscontro del tasso alcolemico, alla luce della giurisprudenza consolidata e degli elementi visivi.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla Corte per il principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza, non si può pronunciare la sopravvenuta causa di non punibilità (es. prescrizione) nel procedimento di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede l'obbligo per il ricorrente, condannato per inammissibilità, di sostenere le spese del procedimento; applicata nella sentenza con condanna alle spese.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato nella motivazione in relazione all'inammissibilità per aspecificità del motivo (mancata confutazione delle argomentazioni del giudice di merito).

Massime di principio

  • Le dichiarazioni autoaccusatorie ottenute mediante stratagemmi possono essere inutilizzabili, ma tale inutilizzabilità non si estende automaticamente agli accertamenti successivi compiuti autonomamente dalla polizia giudiziaria: se esistono elementi probatori indipendenti e convergenti, la prova può restare sufficiente.
  • In presenza di un compendio indiziario ampio e convergente (dichiarazioni della vittima e di testimoni, intestazione del veicolo, comportamento degli intestatari, rinvenimento del veicolo con danni compatibili), l'esclusione di una o più prove non determina necessariamente l'illegittimità della decisione di condanna.
  • Il tempo intercorso tra il sinistro e l'accertamento del tasso alcolemico non invalida automaticamente il risultato: la valutazione deve tener conto della giurisprudenza consolidata, delle osservazioni visive degli operatori e dell'assenza di elementi che indichino assunzione successiva di alcol.
  • In cassazione è essenziale confrontarsi puntualmente con le argomentazioni svolte dal giudice di merito; motivi generici o che limitano la riproposizione delle stesse critiche già esaminate dal giudice del gravame sono soggetti a dichiarazione di inammissibilità per aspecificità.
  • Una prescrizione sopravvenuta successivamente alla sentenza impugnata non può essere efficacemente fatta valere se il ricorso di cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: l'inammissibilità impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione utile a far emergere cause di non punibilità intervenute nel frattempo.

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