Cassazione Civile, Ordinanza n. 29224/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da un avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2005 con cui l'Ufficio ha rettificato la dichiarazione della società, contestando l'omessa tassazione del corrispettivo derivante dalla vendita di un immobile per euro 650.000 e rideterminando il reddito imponibile. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello la Commissione tributaria regionale ha ritenuto tempestivo l'accertamento e fondato nel merito, ma ha rideterminato la plusvalenza tassabile in euro 50.000 qualificandola come reddito diverso e non come componente del reddito d'impresa, escludendo anche la rilevanza ai fini IVA. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 67 TUIR, per avere il giudice di merito erroneamente escluso la plusvalenza dal reddito d'impresa della società e, conseguentemente, dalla base imponibile IVA.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha affermato che, per le società di capitali residenti e per gli altri soggetti societari commerciali, vige il principio di attrazione nel reddito d'impresa: tutte le componenti reddituali, comunque generate, sono ricondotte al reddito d'impresa per il solo fatto della forma soggettiva rivestita. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la vicenda applicando tali principi. La parte contribuente è rimasta intimata e non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato dalla ricorrente come norma violata nella rettifica del reddito; la Corte lo menziona nel quadro della censura accolta, senza soffermarsi su un'interpretazione autonoma distinta dal principio di attrazione nel reddito d'impresa
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato per sostenere la rilevanza IVA della plusvalenza e l'errore del giudice di merito nell'escluderla dalla base imponibile
art. 67 TUIR
richiamato dalla ricorrente per contestare la qualificazione della plusvalenza come reddito diverso anziché come componente del reddito d'impresa
art. 81 TUIR
indicato dalla Corte come espressione della regola per cui, per le società di capitali residenti in Italia, il reddito complessivo, da qualsiasi fonte provenga, è sempre considerato reddito d'impresa
Massime di principio
- Per le società di capitali residenti e, più in generale, per i soggetti societari commerciali, opera il principio di attrazione nel reddito d'impresa: ogni componente reddituale va ricondotta al reddito d'impresa a prescindere dalla sua fonte economica concreta.
- La qualificazione fiscale di una componente attiva percepita da una società non dipende dalla verifica in concreto dell'attività svolta, ma dalla forma soggettiva assunta, che integra una presunzione assoluta di commercialità.
- L'attrazione al reddito d'impresa rileva anche ai fini IVA, con la conseguenza che il giudice di merito non può isolare una plusvalenza immobiliare della società come reddito diverso per escluderne la tassazione come componente positiva dell'impresa.
- La presunzione assoluta di attrazione riguarda le componenti positive di reddito; per i costi e le componenti negative resta comunque necessario verificarne l'inerenza all'attività d'impresa.
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