Cassazione Civile, Ordinanza n. 13334/2025 del 19/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionisti)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento penale per estorsione aggravata, nel quale due tecnici forensi avevano svolto un accertamento fonico su telefonate intercettate, concludendo entrambi che la voce dell’autore fosse quella del soggetto poi rimasto imputato in primo grado. Quest’ultimo, dopo essere stato inizialmente condannato dal tribunale penale e sottoposto anche a custodia cautelare e successiva latitanza, era stato poi assolto in appello in seguito a una nuova perizia che aveva escluso l’attribuibilità della voce. In sede civile egli aveva quindi chiesto il risarcimento dei danni ai due tecnici, assumendo che avessero svolto l’incarico con negligenza e imperizia, provocando la sua ingiusta condanna, la detenzione ingiusta, la latitanza forzata e la perdita del posto di lavoro. Il tribunale civile aveva accolto la domanda solo in parte, ma la corte d’appello aveva riformato integralmente la decisione e rigettato la domanda, ritenendo insussistenti sia dolo o colpa dei tecnici sia il nesso causale tra i loro elaborati e la condanna penale. Il ricorso per cassazione censurava: 1) l’interpretazione dell’art. 64 c.p.c., sostenendo che la responsabilità del consulente tecnico non fosse limitata alla colpa grave e che la domanda fosse stata proposta anche per colpa lieve; 2) l’accertamento di merito sull’assenza di colpa, lamentando travisamento delle risultanze tecniche e insufficiente considerazione degli errori metodologici e della carenza del materiale comparativo; 3) l’esclusione del nesso causale tra consulenze/perizia e condanna, deducendo che la corte d’appello avrebbe ignorato l’effettiva incidenza decisiva degli esiti tecnici sul giudizio penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo non fosse decisivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte territoriale non aveva rigettato la domanda per mancanza di colpa grave, ma per l’insussistenza di qualsiasi profilo di colpa, anche lieve, e per la mancanza del nesso causale. Gli altri motivi sono stati giudicati inammissibili perché miravano a una nuova valutazione del merito e delle prove, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione. La Corte ha quindi confermato il rigetto della domanda risarcitoria e ha condannato il ricorrente alle spese di legittimità, oltre alle somme ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 64 c.p.c.
comma secondo; ultimo periodo del comma; richiesta di interpretazione della responsabilità del consulente tecnico
la corte territoriale ha ritenuto che la responsabilità civile del consulente tecnico sia circoscritta alla colpa grave; la Cassazione non ha corretto tale affermazione perché il ricorso era inammissibile, essendo la decisione fondata in concreto sull’assenza di colpa e di nesso causale
art. 2043 c.c.
richiamato quale base generale della domanda risarcitoria per fatto illecito, ma la responsabilità è stata esclusa per mancanza degli elementi oggettivi e soggettivi dell’illecito
art. 360 c.p.c.
evocato come norma sul sindacato di legittimità, ma le censure sono state ritenute dirette impropriamente a ottenere una nuova valutazione del fatto
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per affermare che il motivo di ricorso deve essere specifico e riferito alla ratio decidendi della sentenza impugnata
art. 375 c.p.c.
richiamato in tema di trattazione in pubblica udienza e discrezionalità del presidente
art. 391 quater c.p.c.
richiamato per escludere i casi normativamente previsti di pubblica udienza
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione alla proposta di decisione accelerata e alla richiesta di definizione del ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio
art. 96, terzo comma, c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore di ciascun controricorrente
art. 96, quarto comma, c.p.c.
applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè quando censura un presupposto non decisivo rispetto alla decisione concretamente adottata.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare le doglianze in una richiesta di nuovo esame del merito o di rivalutazione delle prove, poiché l’accertamento dei fatti e la scelta delle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito.
- La responsabilità civile del consulente tecnico o del perito richiede non solo la violazione dei doveri professionali, ma anche la prova del nesso causale tra la condotta contestata e il danno allegato; la sua esclusione può discendere dall’accertata autonomia di altri elementi probatori che abbiano sorretto l’esito del procedimento presupposto.
- La deduzione del travisamento del fatto o dell’erronea valutazione delle prove non è sufficiente, in cassazione, se si risolve in una contestazione generica delle valutazioni di merito senza indicare un vero errore di diritto o un omesso esame decisivo.
- Quando il giudice di merito motiva in modo coerente sull’assenza di colpa e di nesso causale, le censure che presuppongono invece la sola sussistenza della colpa grave o lieve non colgono la ratio della decisione e sono quindi inammissibili.
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