Ordinanza n. 12069/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministero dell'Interno del 20.09.2020 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS- nonché, per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 07.09.2022: del decreto del Ministero dell'Interno del 14.06.2022,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto del Ministero dell'Interno di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana e successivo decreto impugnato con motivi aggiunti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno del 20 settembre 2020, recante il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, e, con motivi aggiunti, il decreto ministeriale del 14 giugno 2022. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti. Nel corso del giudizio si sono verificati reiterati rinvii e il ricorrente non ha dato riscontro agli incombenti istruttori da ultimo disposti.
La decisione
Il TAR non definisce il merito né dichiara allo stato l'improcedibilità del ricorso. Rileva che i reiterati rinvii, l'omesso riscontro agli incombenti e il complessivo comportamento processuale fanno presumere che il ricorrente non sia più presente sul territorio nazionale e, comunque, che non abbia più interesse a coltivare l'impugnativa. Per valutare una possibile definizione in rito e porre fine all'inutile protrazione del giudizio, fissa la camera di consiglio ex art. 72-bis c.p.a. al 23 settembre 2026. Dispone inoltre l'oscuramento delle generalità ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
camera di consiglio ex art. 72 bis CPA
La disposizione è utilizzata per fissare una camera di consiglio finalizzata alla possibile definizione in rito della controversia, in presenza di elementi che fanno presumere la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Costituisce la base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il comportamento processuale della parte, l'omesso riscontro agli incombenti e i reiterati rinvii fanno presumere la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice amministrativo può fissare un'apposita camera di consiglio ex art. 72-bis c.p.a. per valutare la definizione in rito e impedire l'inutile protrazione della controversia.
- La fissazione della camera di consiglio finalizzata alla possibile definizione in rito non equivale, di per sé, a una dichiarazione di improcedibilità o a una decisione definitiva sulla sopravvenuta carenza di interesse.
- L'oscuramento delle generalità può essere disposto quando risulti necessario, alla luce della disciplina sulla protezione dei dati personali, per tutelare i diritti o la dignità della parte interessata.
Come è indicizzato
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