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Sentenza

Sentenza n. 12952/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - in parte qua, della Circolare AGEA n. 73919 del 25 settembre 2025 recante “Testo coordinato sulla costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. Norme applicative alle domande di sostegno, di aiuto e di pagamento a partire dall’anno di campagna 2026”, nella parte in cui, a pagina 62 al Paragrafo 2.14, contiene l'inciso «fino ad un massimo di due ettari»; - e degli atti connessi;

Giustizia amministrativa202514692

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Circolare AGEA sulle modalità di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, nella parte in cui limitava a due ettari l'esenzione dall'obbligo di produrre il titolo di conduzione per determinate particelle agricole

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (associazione agricola)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la circolare AGEA n. 73919 del 25 settembre 2025, deducendo che l'inciso «fino ad un massimo di due ettari» restringesse illegittimamente l'esenzione prevista dall'art. 1-bis, comma 12, del d.l. n. 91/2014 per i terreni agricoli di superficie inferiore a 5.000 metri quadrati situati in determinati comuni montani, prealpini, pedemontani e della pianura non irrigua. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione della norma primaria, la violazione dei principi di legalità, gerarchia delle fonti e tipicità degli atti amministrativi, l'incompetenza, la violazione del principio di proporzionalità e l'eccesso di potere, in quanto AGEA avrebbe introdotto con una circolare un limite quantitativo non previsto dal legislatore, in contrasto con la disciplina vigente e con le precedenti circolari applicative. AGEA ha sostenuto che la previsione rientrasse nelle proprie competenze di prevenzione di irregolarità, frodi ed elusioni nell'accesso ai finanziamenti della PAC.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che AGEA, nelle more del giudizio e dopo la sospensione cautelare della previsione, aveva adottato un provvedimento di integrazione con cui aveva eliminato l'inciso «fino ad un massimo di due ettari». La modifica ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale della ricorrente, facendo venir meno ogni utilità residua della decisione di merito. Il Collegio ha tuttavia ritenuto fondata la censura relativa alla lesione del principio di legalità e della gerarchia delle fonti, come implicitamente confermato dalla condotta dell'amministrazione, che aveva recepito i rilievi formulati in sede cautelare. Per tale ragione ha posto le spese a carico di AGEA, liquidandole in 1.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1-bis, comma 12, d.l. n. 91/2014

    Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999.

    La disposizione prevede un'esenzione dall'obbligo di dimostrare il titolo di conduzione per le particelle rientranti nel suo ambito applicativo senza introdurre il limite quantitativo complessivo di due ettari previsto dalla circolare impugnata.

  • art. 9 d.P.R. n. 503/1999

    La norma disciplina il fascicolo aziendale cui si riferisce l'esenzione dal titolo di conduzione prevista dalla normativa primaria.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

    La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando un'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata, eliminando ogni utilità residua della pronuncia di merito.

  • art. 59 Regolamento (UE) n. 2116/2021

    AGEA lo ha richiamato quale base delle proprie funzioni amministrative di prevenzione di irregolarità e frodi, ma il giudice non lo ha posto a fondamento della decisione finale.

  • art. 62 Regolamento (UE) n. 2116/2021

    AGEA lo ha richiamato in relazione alla prevenzione di condotte elusive nell'accesso ai finanziamenti, senza che il TAR ne abbia accolto l'interpretazione quale giustificazione del limite quantitativo.

  • art. 91 c.p.c.

    Il principio della soccombenza è stato applicato per porre le spese di lite a carico di AGEA, nonostante la cessazione della materia del contendere, in ragione della fondatezza del ricorso e della condotta amministrativa satisfattiva.

Massime di principio

  • Una circolare amministrativa non può introdurre, in assenza di una specifica base normativa, un limite quantitativo che restringa l'ambito di un'esenzione prevista da una fonte primaria; una simile previsione viola il principio di legalità e la gerarchia delle fonti.
  • La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione elimina integralmente e irretrattabilmente l'atto o la prescrizione contestata, così da soddisfare pienamente la pretesa sostanziale e lasciare priva di utilità una pronuncia di merito.
  • Anche quando il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere, il giudice può valutare la fondatezza della pretesa ai fini della regolazione delle spese e porle a carico dell'amministrazione che abbia rimosso la previsione illegittima.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiSopravvenuta carenza di interessePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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