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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03576/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di conferma della misura degli arresti domiciliari, lamentando: vizio della motivazione per manifesta illogicità; errata applicazione degli artt. 416-bis, comma 1 c.p. e degli artt. 274 e 275 c.p.p. in relazione alla sussistenza di gravi indizi; contrasto tra dispositivo e motivazione per richiamo al capo 1) invece che al capo 6); insufficienza degli elementi probatori (tra cui il rapporto con Coccimiglio Gino) e la contrarietà della propria famiglia rispetto all'attività imputata; assenza di elementi che indichino volontà di agevolare la consorteria o propensione a reiterare condotte criminose, considerato anche il tempo intercorso tra i fatti e l'applicazione della misura.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi sia ammesso solo in presenza di violazione di norme di legge o di manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il Tribunale di Catanzaro aveva fornito una motivazione ampia, coerente e priva di illogicità, valorizzando un insieme consistente di elementi indiziari (captazioni, pluralità di numeri utilizzati dall'interno del carcere, rapporti e iniziative autonome nell'interesse della cosca, utilizzo di denaro per il sostentamento dei detenuti ecc.) che legittimavano l'aggravante ex art. 416-bis, comma 1. Le critiche della difesa si sono limitate a una diversa valutazione degli stessi elementi, non sufficiente a infirmare la motivazione. Un errore materiale nel richiamo del capo non ha inciso sulla fondatezza complessiva della motivazione. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 391-ter c.p.p.

    Norma richiamata come base procedurale per la conferma della misura cautelare (menzionata nel provvedimento impugnato).

  • art. 416-bis, comma 1 c.p.

    Aggravante per l'associazione di tipo mafioso: il Tribunale ha ritenuto che gli elementi indiziari dimostrassero l'agevolazione della consorteria e il ruolo attivo del ricorrente, giustificando l'applicazione dell'aggravante.

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamata dalla difesa come norma eventualmente mal applicata; la Corte ha ritenuto che non sia emersa alcuna violazione normativa o illogicità della motivazione collegata a questa norma.

  • art. 275 c.p.p.

    Analogamente all'art. 274, la presunta errata applicazione non è stata ritenuta dimostrata: la valutazione degli elementi indiziari resta di merito e non sindacabile in Cassazione salvo vizi evidenti.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    Richiamato limitatamente ai limiti di esposizione del motivo in cassazione (riportare l'articolato nei limiti strettamente necessari per la motivazione).

  • art. 273 c.p.p.

    Riferimento alla nozione di 'gravi indizi di colpevolezza': la Corte ricorda che la loro insussistenza è sindacabile in sede di legittimità solo in caso di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alla somma a favore della cassa delle ammende: applicata per la condanna del ricorrente a pagare euro 3.000.

Massime di principio

  • Il controllo di legittimità sulla sussistenza dei gravi indizi è limitato: la Cassazione non può rivedere la valutazione di merito delle prove se non in presenza di violazioni di legge o di manifesta illogicità della motivazione contenuta nel provvedimento impugnato.
  • Le censure consistenti nella mera proposta di una diversa valutazione degli stessi elementi indiziari sono inammissibili in Cassazione; occorre dimostrare specifici vizi logico-giuridici del provvedimento.
  • Una motivazione ampia e articolata che colleghi più elementi indiziari (intercettazioni, comportamenti, rapporti associativi, uso di risorse per la consorteria, iniziative autonome) può legittimare l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis, comma 1.
  • Errori materiali o di richiamo (es. indicazione di un capo diverso) non invalidero no automaticamente l'intero provvedimento se la motivazione di fondo è coerente e logica.
  • Per impugnare efficacemente misure cautelari occorre dimostrare vizi formali o di diritto o una manifesta illogicità della motivazione, non limitarsi a proporre una lettura alternativa dei fatti.

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