Sentenza del 11/03/2021 n. 1402 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazione - Prova di consegna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di prova della notifica: l'omesso deposito dell'avviso di ricevimento ha impedito di dimostrare l'avvenuta ricezione dell'atto da parte del destinatario non costituito, con conseguente mancata integrazione del contraddittorio. La decisione si conforma alla giurisprudenza citata (Cass. 8717/13, 25912/17, 10322/2019).
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'appello è stato proposto senza che l'appellante depositasse in giudizio copia dell'avviso di ricevimento (AR) comprovante l'avvenuta notifica a mezzo raccomandata nei confronti del destinatario non costituito. La Corte richiama il principio secondo cui, per dimostrare l'effettiva ricezione dell'atto inviato con servizio postale e per garantire la corretta integrazione del contraddittorio, l'appellante è tenuto a depositare l'AR della raccomandata utilizzata.
Norme richiamate
Cass. n. 8717/2013
La Corte ha affermato che il deposito dell'avviso di ricevimento della raccomandata è necessario per provare la ricezione e integrare il contraddittorio; in mancanza l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
Cass. n. 25912/2017
Conferma il principio che la prova della notifica a mezzo posta va data mediante l'AR e che l'assenza di tale prova comporta l'inammissibilità dell'appello quando il destinatario non è costituito.
Cass. n. 10322/2019
Ribadisce l'obbligo dell'appellante di depositare copia dell'avviso di ricevimento per dimostrare l'effettiva consegna e la regolarità del contraddittorio.
Massime di principio
- Se la notifica dell'atto di impugnazione è effettuata tramite raccomandata a/r a destinatario non costituito, l'appellante deve depositare in giudizio copia dell'avviso di ricevimento: la sua mancanza può determinare l'inammissibilità dell'appello.
- La prova alternativa della ricezione è ammessa solo se idonea a dimostrare inequivocabilmente la consegna; tuttavia la giurisprudenza ritiene l'AR il mezzo più sicuro e spesso necessario.
- Se il destinatario è già costituito in giudizio, l'esigenza di produrre l'AR può venire meno poiché il contraddittorio è già integrato dalla costituzione.
- Per notifiche effettuate con mezzi diversi dalla raccomandata (es. PEC), occorre attenersi alle regole probatorie specifiche previste per tali strumenti (ricevute di accettazione/consegna della PEC).
- Prassi consigliata: al momento della proposizione dell'appello depositare sempre copia dell'AR o altra prova documentale equivalente della notifica; se impossibile, richiedere al giudice l'ammissione di mezzi di prova alternativi o un provvedimento che consenta integrazione probatoria.
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