Sentenza del 07/02/2019 n. 3622 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sostenendo che l'esercizio dell'attività professionale in forma associata costituisse, di per sé, presupposto dell'IRAP. Secondo l'Agenzia, la CTR aveva erroneamente ritenuto che l'impiego di una segretaria part-time non fosse sufficiente a dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione, senza considerare che, per gli studi associati, tale requisito è implicito nella forma societaria o associativa.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo direttamente nel merito, ha rigettato il ricorso originario dello Studio Legale Maccario volto a ottenere il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1999-2001. È stato affermato che le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono soggetti all'IRAP indipendentemente dall'effettiva consistenza dell'organizzazione e dall'impiego di personale o mezzi. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2
"l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta"
Per le società e gli enti, il presupposto dell'IRAP deriva direttamente dalla forma di esercizio dell'attività; non è quindi necessario verificare in concreto l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3
La norma individua i soggetti passivi dell'IRAP; letta insieme all'art. 2, comporta l'assoggettamento all'imposta delle associazioni professionali e degli studi associati.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7371 del 14 aprile 2016
"l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività"
Il principio risolve il contrasto giurisprudenziale stabilendo che associazioni professionali, studi associati e società semplici professionali sono soggetti all'IRAP per il solo fatto di operare in forma associata.
Cassazione, Sez. 6-5, ordinanze n. 12763 del 19 maggio 2017 e n. 27843 del 2018
La giurisprudenza successiva ha confermato il principio secondo cui, per gli studi associati e le associazioni professionali, non occorre un accertamento concreto dell'autonoma organizzazione ai fini dell'IRAP.
Massime di principio
- L'attività professionale esercitata tramite associazione professionale o studio associato è, secondo il principio affermato, soggetta all'IRAP per effetto della forma associata, senza necessità di dimostrare un'autonoma organizzazione concreta.
- La presenza limitata di personale, come una segretaria part-time, non è decisiva per escludere l'IRAP quando l'attività è svolta in forma associata.
- Il criterio dell'assenza di autonoma organizzazione può assumere rilievo per il professionista individuale, ma non consente normalmente di escludere l'imposta nel caso di associazioni professionali, studi associati o società semplici professionali.
- Quando la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha stabilito un principio vincolante sul presupposto dell'imposta, le controversie analoghe devono essere decise conformemente a tale orientamento, salvo eventuali differenze fattuali o normative rilevanti.
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