Sentenza del 11/06/2018 n. 1956 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
NOTIFICAZIONI - A mezzo pec - Mancata attivazione del processo telematico - Inesistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notifica della sentenza effettuata via PEC il 28 marzo 2014 dal difensore del contribuente all'Amministrazione finanziaria. La notifica è stata contestata perché, alla data e nel luogo interessati, il processo tributario telematico non era ancora operativo. L'articolo 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, richiamando il d.m. n. 163/2013, consentiva le notifiche tramite PEC solo nell'ambito della sperimentazione prevista dalla normativa attuativa.
La decisione
La notifica è stata qualificata come inesistente e non suscettibile di sanatoria, poiché effettuata in Puglia il 28 marzo 2014, prima dell'avvio della sperimentazione delle notifiche PEC nel processo tributario. La sperimentazione decorreva dal 1° dicembre 2015 ed era inizialmente limitata alle Commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria, secondo quanto previsto dall'articolo 16 del d.m. 4 agosto 2015. Pertanto, la notificazione non ha prodotto validamente gli effetti processuali propri della notifica della sentenza.
Norme richiamate
Articolo 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992
La disposizione, tramite il richiamo alla normativa regolamentare sul processo tributario telematico, consente le notificazioni via PEC solo secondo tempi, modalità e ambiti territoriali stabiliti dalla disciplina attuativa.
d.m. n. 163/2013
Costituisce la disciplina regolamentare di riferimento per il processo tributario telematico e per l'utilizzo degli strumenti telematici nelle notificazioni processuali.
Articolo 16 del d.m. 4 agosto 2015
Ha previsto, a decorrere dal 1° dicembre 2015, la fase sperimentale delle notifiche PEC nel processo tributario, inizialmente limitata alle Commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria.
Massime di principio
- Una notifica processuale telematica è valida solo se, al momento dell'invio, il processo telematico è stato formalmente attivato per quel tipo di atto e per l'ufficio giudiziario territorialmente competente.
- Il semplice utilizzo tecnico della PEC non rende automaticamente valida una notificazione processuale: occorre verificare la base normativa, la decorrenza temporale e l'ambito territoriale di applicazione.
- Quando la notifica è effettuata prima dell'abilitazione normativa del canale telematico, il vizio può essere qualificato come inesistenza, con conseguente impossibilità di sanatoria secondo la disciplina applicabile.
- Per valutare la validità di una notifica telematica occorre controllare la data dell'invio, la sede giudiziaria, la tipologia dell'atto e le regole vigenti in quel preciso periodo.
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