Ordinanza n. 2918/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 98 c.p.a. e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La misura è stata giustificata dalla sussistenza di un danno grave e irreparabile e dall’assenza di controindicazioni connesse alla pericolosità sociale dell’appellante. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito dell’appello è stato fissato per l’udienza dell’11 marzo 2027.
Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sezione VI, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il cittadino straniero ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania n. 3738 del 15 giugno 2026, chiedendone incidentalmente la sospensione dell’efficacia. Dal testo non risultano specificamente enunciati i motivi di appello né è individuato l’atto amministrativo originariamente contestato. Nella fase cautelare l’appellante ha dedotto l’esistenza di un danno grave e irreparabile derivante dall’esecutività della sentenza. Il Collegio ha inoltre richiamato la precedente ordinanza della stessa Sezione n. 368 del 30 gennaio 2026, resa in sede di appello avverso l’ordinanza cautelare del TAR di Napoli n. 3096 del 3 dicembre 2025.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della domanda cautelare in appello; il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente il presupposto del danno grave e irreparabile e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado può essere concessa quando il giudice accerti la sussistenza di un danno grave e irreparabile e non emergano controindicazioni attuali derivanti dalla pericolosità sociale dell’appellante.
- La sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza impugnata non definisce il merito dell’appello, che deve essere fissato per la successiva udienza di trattazione.
- La valutazione cautelare può tenere conto di precedenti provvedimenti adottati nello stesso contenzioso, ove rilevanti per la verifica della situazione dell’appellante.
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