Cassazione Penale, Sentenza n. 15169/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere dal 15/05/2017 al 30/05/2018 e agli arresti domiciliari fino al 18/06/2019, adottate per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (associazione di tipo mafioso) con l'accusa di partecipazione al sodalizio 'ndranghetistico della famiglia Porziano e di coinvolgimento nella gestione di appalti di ristorazione. Il ricorrente era poi stato assolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva negato la riparazione ex art. 314 c.p.p. perché, valutando autonomamente gli elementi processuali, la Corte territoriale aveva ritenuto che sussistessero condotte indicative di stretta contiguità del ricorrente con l'ambiente criminale (visite agli uffici della societa, consegna della somma di 5.000 euro, intercettazioni e commenti successivi) tali da costituire colpa grave o condotta idonea a generare l'apparenza di responsabilità e quindi a giustificare la misura cautelare. La Cassazione ha affermato la distinzione tra giudizio di merito (assoluzione) e giudizio di riparazione, ha ritenuto irrilevanti gli errori formali di individuazione di rapporti di parentela o di destinatario di una richiesta di lavoro quando non incidono sugli elementi sostanziali valutati, e ha confermato che la nozione di colpa grave richiede una macroscopica negligenza o imprudenza che nel caso è stata ritenuta sussistere. Condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Norma penale che definisce l'associazione di tipo mafioso; nel caso era il capo d'imputazione originario che ha giustificato la misura cautelare, ma la successiva assoluzione non impedisce l'analisi autonoma in sede di riparazione.
art. 314 c.p.p.
Dispositivo che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; il giudice della riparazione deve valutare autonomamente se la condotta dell'istante abbia concorso, con dolo o colpa grave, a determinare l'adozione della misura cautelare.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Criteri di ammissibilità dei motivi in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); rilevante per la censura proposta dal ricorrente contro l'ordinanza della Corte d'appello.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Limiti alla motivazione del ricorso e alla articolazione delle deduzioni in Cassazione; richiamato come vincolo procedurale nell'esposizione dei motivi.
art. 43 c.p.
Definizione della colpa nel codice penale; utilizzata per delineare la nozione di colpa grave ostativa alla riparazione, intesa come macroscopica negligenza o imprudenza che possa aver fatto apparire plausibile la commissione del reato.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina l'esito del ricorso in Cassazione; applicata per disporre il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- L'assoluzione nel processo penale non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: il giudice della riparazione valuta autonomamente se la condotta dell'interessato abbia concorso, con dolo o colpa grave, a creare l'apparenza di responsabilità che ha determinato la misura cautelare.
- Per escludere il diritto alla riparazione è sufficiente che sussistano elementi concreti, non smentiti dalla sentenza di merito, che colleghino il comportamento dell'interessato all'apparenza di pericolosità o partecipazione a contesti criminali (frequentazioni, consegna di somme, intercettazioni, commenti) valutati ex ante dal giudice della cautela.
- La nozione di colpa grave rilevante in sede di riparazione richiede una negligenza o imprudenza macroscopica; non ogni elemento indiziario residuo è automaticamente colpa grave, ma il complesso degli elementi può integrarla se idoneo a ingenerare, prevedibilmente, l'intervento dell'autorità giudiziaria.
- Errori formali o imprecisioni fattuali nella motivazione (es. indicazione del rapporto di parentela o del destinatario di una richiesta) non sono decisivi se gli elementi sostanziali alla base del rigetto della riparazione permangono e sono adeguatamente motivati.
- In procedimenti di riparazione è fondamentale documentare e confutare tutti gli elementi ritenuti ostativi dalla Corte (frequentazioni, contatti, atti concreti) e dimostrare l'assenza di comportamento negligente o la destinazione delle condotte a finalità estranee che escludano l'apparenza di colpevolezza.
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