Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16268/2023 del 17/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per cassazione, ritenendo sussistente la nullità per mancata comunicazione della richiesta di trattazione orale alle parti; ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 494 c.p. Contestava una nullità procedurale: nel giudizio d'appello la difesa non aveva richiesto la trattazione orale e aveva trasmesso le conclusioni via PEC; successivamente il Pubblico Ministero aveva richiesto la trattazione orale dell'intera udienza, ma tale richiesta non era stata comunicata alla difesa, che fu così impedita alla partecipazione all'udienza di discussione e risultò assente in udienza (fu nominato un difensore d'ufficio). La mancata comunicazione della richiesta di trattazione orale del P.M. determinerebbe una nullità generale a regime intermedio.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Norma sostanziale relativa al reato per cui l'imputato era stato condannato; la sentenza impugnata concernente questa fattispecie è stata tuttavia annullata per vizi procedurali e non per valutazioni sulla sussistenza del reato.

  • art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (convertito)

    Disciplina emergenziale che regola la possibilità di chiedere la trattazione orale nel periodo COVID. La richiesta di trattazione orale, pur emergenziale, se accolta e tradotta in disposizione di trattazione con rito ordinario deve essere comunicata a tutte le parti; la mancata comunicazione rileva ai fini della validità dell'udienza.

  • art. 16, decreto-legge 30/12/2021, n. 228 (convertito)

    Norma di proroga della disciplina processuale emergenziale richiamata nel procedimento; conferma l'applicabilità delle disposizioni emergenziali di cui alla normativa precedente nel periodo considerato.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Limiti procedurali alla censura in cassazione; il ricorso è stato proposto nei termini e nei limiti consentiti dalla norma, richiamata dalla Corte per delimitare l'oggetto del controllo.

  • art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Prevede la nullità generale a regime intermedio per vizi che impediscono la partecipazione effettiva della parte. La Corte ha ritenuto che la mancata comunicazione della richiesta di trattazione orale costituisce tale nullità quando l'udienza si svolge in assenza della parte non informata.

Massime di principio

  • Se una parte (anche il P.M.) chiede la trattazione orale nel quadro della normativa emergenziale, l'atto che dispone la trattazione deve essere comunicato a tutte le parti; la mancata comunicazione può comportare la nullità dell'udienza.
  • La trasmissione delle conclusioni via PEC non sostituisce l'obbligo di comunicare alle parti la decisione o il provvedimento che modifica il regime dell'udienza (es. da camera di consiglio a udienza con partecipazione delle parti).
  • La nullità per mancata comunicazione è una nullità "a regime intermedio" ai sensi dell'art. 178 c.1 lett. c) c.p.p. e, se tempestivamente eccepita, può determinare l'annullamento con rinvio in sede di cassazione.
  • In presenza di vicende processuali emergenziali, la difesa deve vigilare sul procedimento e, se non informata di richieste sopravvenute, eccepire immediatamente la nullità per preservare il diritto di partecipazione e di difesa.
  • La Corte di cassazione, accertato l'error in procedendo e la nullità, può disporre il rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello per assicurare un giudizio non viziato da quelle irregolarità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.