Cassazione Penale, Sentenza n. 10962/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa a misure cautelari (custodia in carcere 10/12/2015-14/12/2015 e domiciliari fino al 06/05/2016) adottate in relazione ai reati contestati (art. 319, 321 e truffa aggravata art. 640, comma 2, n.1). Il ricorrente ha dedotto violazione di norme processuali (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 314 c.p.p.) e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale ha valorizzato elementi neutralizzati dalla sentenza di assoluzione e ha utilizzato esiti di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio di merito, senza individuare la concausalità di tali elementi rispetto all'adozione della misura. Ha inoltre contestato l'interpretazione data alla Circolare n. 64/E dell'Agenzia delle Entrate (sulla liceità di contatti tra funzionari e privati e sulle modalità di accesso/controllo), ritenendo che le conversazioni oggetto di intercettazione fossero regolari e non idonee a fondare sospetti corruttivi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che il sindacato di legittimità sul giudizio di riparazione è limitato alla correttezza del ragionamento logico-giuridico e che il giudice della riparazione, pur autonomo, non può attribuire rilievo decisivo a elementi esclusi o ritenuti non sufficientemente provati nel giudizio di merito. Sul punto della corruzione (art. 319), la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello circa i comportamenti del Cumbo (rapporti opachi con il consulente Vetro, linguaggio confidenziale, incontri fuori dagli uffici) come fattore gravemente colposo che ha contribuito a creare la "apparenza" di illegalità e quindi la base della misura cautelare. Sul punto della truffa, la Corte ha invece censurato l'uso, da parte del giudice della riparazione, di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel giudizio di cognizione (violazione del principio secondo cui tali esiti, espunti dal processo, non possono avere rilievo causale nel giudizio di riparazione). Tuttavia tale vizio è stato ritenuto ininfluente sul risultato complessivo, poiché la privazione della libertà era comunque fondata anche sull'ipotesi corruttiva: pertanto l'ordinanza viene confermata e il ricorso respinto. Il ricorrente è condannato alle spese processuali; la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dal Ministero resistente è respinta per genericità della memoria difensiva.
Norme richiamate
art. 319 cod. pen.
Norma sostanziale sulla corruzione: la Corte ha ritenuto che i comportamenti opachi e confidenziali del ricorrente potessero creare, ex ante, l'apparenza di configurabilità del reato e quindi concorrere a giustificare l'adozione della misura cautelare nel giudizio di riparazione
art. 640, comma secondo, n. 1 cod. pen.
Norma sostanziale sulla truffa aggravata: utilizzata nel quadro dei capi d'imputazione, ma la Corte ha rilevato che gli esiti di intercettazioni dichiarate inutilizzabili non potevano essere presi a fondamento nel giudizio di riparazione relativamente a questa fattispecie
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme sulla motivazione di cassazione: il ricorso lamentava vizio di motivazione e violazione di norme processuali; la Corte ha analizzato la correttezza del ragionamento logico-giuridico svolto dal giudice della riparazione
art. 314 cod. proc. pen.
Norma invocata nel motivo di ricorso relativa ai vizi del provvedimento impugnato; la Corte ha esaminato la congruità della motivazione del giudice della riparazione rispetto ai presupposti per la negazione dell'indennizzo
art. 12 cod. proc. pen.
Norma sulla connessione tra procedimenti: il giudice del merito aveva dichiarato inutilizzabili intercettazioni disposte in altro procedimento non connesso; la Corte ha confermato che tali esiti, espunti per inutilizzabilità, non possono avere rilievo nel giudizio di riparazione
art. 619 cod. proc. pen.
Norma sulla correzione del provvedimento: la Corte ha ritenuto di dover correggere l'ordinanza nel punto relativo all'impiego di intercettazioni per la truffa, ma ha dichiarato il vizio ininfluente sul rigetto complessivo della domanda di riparazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Circolare n. 64/E dell'Agenzia delle Entrate (27/06/2001)
Atto amministrativo citato dalle parti sul punto della liceità dei contatti tra funzionari e privati e sulle modalità di accesso/verifica fiscale: il ricorrente sosteneva che la circolare autorizzasse i contatti e quindi che non vi fosse violazione del segreto istruttorio; la Corte ha ritenuto che, anche se l'accesso fosse qualificato come autotutela e i contatti leciti, i comportamenti contestati restavano inopportuni e potevano comunque contribuire all'apparenza di illegalità
Massime di principio
- Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice esercita un sindacato autonomo (ex ante) sulle cause della detenzione, ma deve rispettare gli accertamenti storici del giudizio di merito: non può attribuire rilievo decisivo a fatti esclusi o ritenuti insussistenti nella sentenza di assoluzione
- Gli esiti di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel processo penale di cognizione sono espunti dalla realtà processuale e, salvo casi di utilizzabilità "patologica" non consentita, non possono essere valorizzati come causa dell'adozione della misura cautelare nel giudizio di riparazione
- Comportamenti non penalmente sanzionati (perché la fattispecie non è stata ritenuta integrata) possono comunque essere considerati dal giudice della riparazione per valutare se abbiano creato, con l'errore altrui, un'apparenza di illiceità che ha contribuito alla misura cautelare
- Se la privazione della libertà è fondata su più basi fattuali/pt. d'accusa, l'irrigidimento di una sola può non essere sufficiente ad ottenere la riparazione se persiste un'altra causa valida (ossia la cancellazione di un motivo non necessariamente esclude la legittimità complessiva della detenzione quando resta un altro fondamento)
- In cassazione, il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese; la controparte statale può essere lasciata senza liquidazione delle spese se la sua memoria è generica e non apporta contributo specifico al contrasto della domanda
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