Sentenza del 22/07/2016 n. 15180 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise che aveva escluso dall'applicazione della TARSU l'arenile prospiciente i locali dello stabilimento balneare. In particolare, ha contestato la violazione del D.Lgs. n. 507/1993, art. 62, nonché degli artt. 5, 9 e 11 del regolamento comunale, sostenendo che la CTR aveva escluso la spiaggia dalla tassazione senza spiegare adeguatamente per quale ragione essa non fosse idonea a produrre rifiuti urbani e interpretando in modo non corretto il regolamento comunale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ritenendoli fondati. Ha rilevato che la CTR aveva affermato in modo apodittico l'improduttività di rifiuti della spiaggia, senza illustrare il percorso logico e gli elementi concreti posti a fondamento della decisione. La sentenza è stata quindi cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Molise, in diversa composizione, affinché accerti nuovamente i fatti e interpreti correttamente la normativa, provvedendo anche sulle spese di tutti i gradi di giudizio. La Corte non ha stabilito direttamente che l'arenile fosse tassabile, ma ha ritenuto insufficiente la motivazione con cui era stata esclusa la TARSU.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62
La norma è stata richiamata in relazione alla soggezione alla TARSU delle superfici utilizzate e potenzialmente idonee a produrre rifiuti urbani. L'esclusione di una superficie, come l'arenile, deve essere sostenuta da un accertamento concreto e da una motivazione adeguata sulla sua effettiva inidoneità a produrre rifiuti.
Regolamento comunale TARSU, artt. 5, 9 e 11
Le disposizioni regolamentari devono essere interpretate per stabilire se le spiagge e le aree pertinenziali di uno stabilimento balneare rientrino tra le superfici tassabili o siano escluse. La decisione non può fondarsi su un'affermazione generica, ma deve chiarire il contenuto del regolamento e la sua applicazione concreta.
Art. 360 c.p.c., n. 5
La disposizione è stata richiamata per il vizio di motivazione. La sentenza è censurabile quando la conclusione sull'assenza di produzione di rifiuti è meramente apodittica e non consente di ricostruire il ragionamento seguito dal giudice.
Massime di principio
- In materia di TARSU, la tassazione di una superficie dipende dalla sua concreta utilizzazione e dalla sua astratta o effettiva idoneità a produrre rifiuti urbani, non soltanto dalla sua qualificazione formale come spiaggia, area scoperta o pertinenza.
- L'esclusione dalla tassa di un'area deve essere adeguatamente motivata mediante l'indicazione degli elementi concreti che dimostrano l'inidoneità a produrre rifiuti; una motivazione meramente assertiva può comportare la cassazione della decisione.
- Il giudice deve esaminare e interpretare il regolamento comunale applicabile, verificando se esso includa o escluda determinate aree dalla TARSU; non è sufficiente richiamare genericamente il regolamento.
- La cassazione con rinvio per difetto di motivazione non equivale a una decisione definitiva sulla debenza del tributo: il giudice del rinvio dovrà svolgere ulteriori accertamenti fattuali e decidere nuovamente.
- Per valutare casi analoghi occorre distinguere tra aree coperte destinate alle attività dello stabilimento e aree scoperte o arenili, verificando per ciascuna la concreta utilizzazione, la produzione di rifiuti, il servizio di raccolta e le previsioni del regolamento comunale.
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