Cassazione Civile, Sentenza n. 2029/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento TARI 2015 relativo a un immobile nell'area interportuale di Nola. La ricorrente deduceva l'assenza del servizio di raccolta rifiuti per l'area e contestava la validità delle determinazioni comunali e dei contratti prodotti, rilevando che i documenti contrattuali in causa si riferivano ad anni diversi (es. 2014) e che precedenti pronunce avevano accertato la mancata erogazione del servizio per 2012-2014. In appello la decisione di primo grado è stata confermata: per l'esonero TARI non occorre provare l'effettività del servizio ma solo che il servizio sia potenzialmente fruibile; il contratto 2014 non prova l'assenza di servizi nel 2015. In Cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi volti a censurare violazioni di norme tributarie e carenze motivazionali. Tuttavia il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un difetto formale: la ricorrente non ha provato il perfezionamento della notificazione del ricorso per cassazione a mezzo posta (mancava l'avviso di ricevimento - A/R), essendo stata prodotta solo la cartolina di spedizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per inesistenza della notificazione a mezzo posta del ricorso (assenza dell'avviso di ricevimento comprovante la consegna). La Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata secondo cui la notifica postale si perfeziona solo con la consegna e che l'A/R è l'unico documento idoneo a provarla; senza tale prova la notificazione è inesistente e non rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c. È stata altresì disposta a carico del ricorrente la maggiorazione del contributo unificato, pari all'importo dovuto per il ricorso, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002. Nulla è stato liquidato per spese processuali dato che il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ.
art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc.civ.
Norma evocata per dedurre violazione di legge e insufficiente motivazione nella sentenza impugnata; tuttavia la Corte non è entrata nel merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per vizi di notifica.
art. 1, commi 641, 656 e 657, l. n. 147/2013
art. 1, commi 641, 656 e 657, l. n. 147/2013
Richiamata dalla ricorrente come quadro normativo della disciplina TARI (criteri e esoneri); la Corte ha osservato le censure ma non le ha valutate nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso per vizi di notifica.
art. 14 d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
art. 14 d.l. n. 201/2011, conv. in l. n. 214/2011
Norma richiamata tra quelle rilevanti per la disciplina tributaria in contestazione; la Corte non ha deciso il merito delle questioni sostanziali riferite a tale norma.
art. 59 d.lgs. n. 507/1993
art. 59 d.lgs. n. 507/1993
Richiamato come normativa di riferimento sul tributo e la materia dei rifiuti; la pronuncia non entra nel merito applicativo per il difetto procedurale della notifica.
d.lgs. n. 152/2006
Codice ambientale richiamato tra le norme rilevanti in materia di gestione rifiuti; nulla deciso sul suo concreto rilievo nel caso per l'inammissibilità del ricorso.
delibere e determine comunali
Delibera Giunta Comunale n. 72/2014; Delibera Giunta Comunale n. 75/2013; Delibera Consiglio Comunale n. 66/1998; Determina dirigenziale Comune di Nola del 18/05/2010
Atti amministrativi evocati dalla ricorrente e dall'amministrazione come elementi probatori sulla disciplina e l'organizzazione del servizio rifiuti; la Corte ne prende atto ma non ne valuta il merito per via dell'inammissibilità.
art. 7 l. 53/1994
Regola la notificazione a mezzo posta da parte dell'avvocato; la Corte ha ricordato che tale notificazione richiede la prova dell'avvenuto ricevimento mediante l'A/R per essere valida.
art. 149 c.p.c.
Stabilisce che l'avviso di ricevimento è il documento idoneo a provare la consegna, la data e l'identità della persona che ha ricevuto l'atto; la Corte ha ritenuto insufficiente la sola cartolina di spedizione.
art. 291 c.p.c.
Prevede la rinnovazione della notificazione in caso di nullità; la Corte ha precisato che quando la notificazione è inesistente per mancanza di A/R non è applicabile la rinnovazione ex art. 291.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al principio della ragionevole durata del processo: la Corte ha affermato che l'udienza non può essere rinviata per consentire la produzione tardiva dell'A/R.
art. 6, comma 1, l. n. 890/1982
art. 6, comma 1, l. n. 890/1982
Consente di richiedere un duplicato dell'avviso di ricevimento; la Corte ha ricordato che il ricorrente può ottenere la rimessione in termini offrendo prova documentale di essersi tempestivamente attivato per ottenere il duplicato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012)
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma sulla maggiorazione del contributo unificato; la Corte ha disposto l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per le notificazioni a mezzo posta è indispensabile produrre l'avviso di ricevimento (A/R): la sola cartolina di spedizione non prova la consegna e la mancanza rende la notificazione inesistente, con conseguente inammissibilità del ricorso in Cassazione.
- In caso di smarrimento dell'A/R, il ricorrente deve tempestivamente richiedere il duplicato ai sensi della l. n. 890/1982 e documentare questa attività per ottenere eventualmente la rimessione in termini; tuttavia il giudice non è tenuto a rinviare l'udienza per consentire il deposito tardivo dell'A/R.
- Nelle controversie TARI l'onere probatorio sulla sussistenza o meno del servizio rifiuti richiede documentazione riferita all'anno specifico contestato: contratti o atti relativi ad anni diversi possono risultare insufficienti.
- Per l'esonero dal tributo locale, la giurisprudenza applicata nel caso segnala che può essere sufficiente dimostrare che il servizio fosse potenzialmente fruibile o non fruibile, ma la valutazione concreta dipende dalla prova documentale riferita al periodo impugnato.
- Quando esistono sentenze passate e accordi transattivi che attestano la mancata erogazione del servizio in anni precedenti, è necessario collegare documentalmente la persistenza della medesima situazione al periodo oggetto di tassazione (es. 2015) per ottenere l'esonero.
- In sede di impugnazione è importante curare sia gli aspetti sostanziali (prove contrattuali, atti amministrativi, precedenti giudiziari) sia gli aspetti formali (regolarità delle notificazioni), poiché vizi formali possono determinare l'inammissibilità del ricorso indipendentemente dal merito.
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