Cassazione Civile, Ordinanza n. 21596/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dalla Regione Toscana per l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, con riferimento all'anno d'imposta 2017 e a un importo richiesto di euro 53.511,08. La contribuente aveva impugnato l'atto e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, accogliendo l'appello della società, aveva ritenuto che l'imposta dovesse essere commisurata al canone concessorio rideterminato a seguito dell'adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 100 d.l. n. 104/2020, escludendo sanzioni e accessori. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa interpretazione dell'art. 100, commi 7 e 9, d.l. n. 104/2020, sostenendo che la base imponibile dell'imposta regionale restasse quella del canone originario e che la riduzione del canone per effetto della procedura agevolata non dovesse incidere sul tributo regionale. Ha inoltre prospettato questione di legittimità costituzionale della norma per asserita compressione dell'autonomia finanziaria regionale e violazione dei principi di leale collaborazione. La società ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, ai sensi dell'art. 100, comma 9, d.l. n. 104/2020, la liquidazione e il pagamento nei termini degli importi ridotti previsti dalla definizione agevolata costituiscono "a ogni effetto" rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. Poiché la base imponibile dell'imposta regionale è agganciata al canone concessorio, l'imposta deve essere commisurata al canone effettivamente versato, anche se ridotto per legge in conseguenza dell'adesione alla procedura. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha escluso anche la fondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla Regione, richiamando la giurisprudenza costituzionale che richiede la dimostrazione del concreto impatto sulle funzioni regionali e sull'equilibrio di bilancio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 100, commi 7 e 9, d.l. n. 104/2020
"a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate"
La definizione agevolata, una volta perfezionata con liquidazione e pagamento nei termini, ridetermina il canone concessorio anche ai fini dell'imposta regionale collegata al canone stesso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione di legge e falsa interpretazione della norma sostanziale.
art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281
Richiamato come base normativa del prelievo regionale sulle concessioni statali dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili.
art. 1 della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2
Richiamato per collegare la misura dell'imposta al canone concessorio effettivamente dovuto o versato.
art. 1 della legge regionale Toscana n. 85/1995
Indica che l'imposta regionale, per le concessioni marittime, è commisurata al 25% del canone statale di concessione.
legge regionale n. 77/2012, art. 12
Ha modificato la disciplina regionale richiamata, mantenendo il criterio di commisurazione dell'imposta al canone.
artt. 117, comma 4, e 119 Cost.
Sono evocati dalla ricorrente per sostenere la lesione dell'autonomia finanziaria regionale, ma la Corte esclude la fondatezza della doglianza.
artt. 5 e 120 Cost.
Richiamati dalla ricorrente in relazione al principio di leale collaborazione; la Corte non accoglie la censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, dichiarato dalla Corte nel dispositivo.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Parametro per il contributo unificato aggiuntivo cui la Corte fa rinvio nel dispositivo.
Massime di principio
- Quando un tributo regionale è parametrato a un canone concessorio, la base imponibile va determinata sul canone effettivamente dovuto e versato, se una norma sopravvenuta dispone la rideterminazione del canone "a ogni effetto" per le annualità interessate.
- La definizione agevolata di un debito concessorio non muta la natura del pagamento, che resta effettuato a titolo di canone; di conseguenza, anche il prelievo collegato al canone deve essere ricalcolato sul quantum ridotto.
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è infondata se il giudice di merito ha applicato correttamente il collegamento normativo tra canone e imposta e ha dato rilievo al dettato espresso della disciplina agevolativa.
- La questione di legittimità costituzionale di una norma statale che incida sulle entrate regionali non può essere accolta in astratto: occorre allegare e dimostrare il concreto pregiudizio all'equilibrio di bilancio e alla capacità della Regione di finanziare le funzioni attribuite.
- Se la disciplina primaria prevede che la regolarizzazione agevolata produca effetti di rideterminazione del canone per le annualità pregresse, tali effetti si estendono agli accessori e ai tributi che assumono quel canone come base di commisurazione, salvo diversa previsione espressa.
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