Cassazione Civile, Ordinanza n. 33634/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento per IMU relativa all'anno 2012 su un immobile sito nel Comune di Guidonia-Montecelio, contestando di non essere mai stata proprietaria del bene né titolare di diritti reali rilevanti ai fini dell'imposta (usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi o locazione finanziaria). In primo grado il ricorso era stato respinto e in appello la decisione era stata confermata sulla base di una ricostruzione fattuale ritenuta indiziaria: la contribuente avrebbe costruito l'immobile, lo avrebbe utilizzato in via esclusiva e l'intestazione catastale e le variazioni di classamento sarebbero state sintomatiche dell'esistenza di un diritto reale. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. n. 504/1992 e omesso esame di parti del ricorso, sostenendo che il giudice d'appello non aveva considerato la sua costante deduzione di non essere soggetto passivo dell'imposta e che la presunzione desunta dai registri catastali era stata superata dalla documentazione prodotta, attestante la sua qualità di socia affittuaria di una cooperativa e la disponibilità del terreno per tale titolo.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, nella fase successiva alla proposta di definizione accelerata, il deposito di un documento nuovo formatosi successivamente all'introduzione del giudizio di legittimità, richiamando il limite dell'art. 366 c.p.c. alla produzione documentale in cassazione. Tuttavia ha ritenuto che la proposta di definizione accelerata non potesse essere confermata, poiché la ricorrente aveva depositato una sentenza successiva passata in giudicato che aveva accertato, per una diversa annualità, l'assenza dei presupposti impositivi e l'insussistenza della titolarità di diritti reali in capo alla società. Alla luce di tale giudicato sopravvenuto, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché esamini il contenuto della decisione sopravvenuta e i documenti già ritualmente prodotti per accertare la titolarità dell'area e del fabbricato tassato, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La soggettività passiva ai fini dell'imposta presuppone la titolarità della proprietà o di un diritto reale di godimento sull'immobile; l'assenza di tali presupposti impedisce l'assoggettamento a imposizione.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
I motivi erano formulati come violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti/documenti decisivi.
In cassazione la parte non può produrre nuovi documenti formati successivamente; può solo indicare specificamente quelli già ritualmente introdotti nei gradi di merito su cui il motivo si fonda.
È stata richiamata la procedura accelerata e la proposta del consigliere delegato.
Il giudizio è stato definito in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- Ai fini dell'IMU la pretesa tributaria richiede la prova della proprietà del bene o della titolarità di un diritto reale di godimento in capo al contribuente; la mera intestazione catastale o indizi fattuali di utilizzo esclusivo non bastano da soli se risultano elementi contrari idonei a escludere il presupposto impositivo.
- Nel giudizio di cassazione non è ammesso il deposito di documenti nuovi formati dopo l'introduzione del giudizio di legittimità; la parte può soltanto richiamare e illustrare documenti già acquisiti nei gradi di merito.
- Il giudicato sopravvenuto formatosi su una decisione relativa alla medesima situazione sostanziale può incidere sulla decisione impugnata e impone al giudice di rinvio di valutarne il contenuto ai fini dell'accertamento dei presupposti dell'imposizione.
- Quando il giudice di merito fonda la soggettività passiva su una presunzione desunta da elementi catastali e fattuali, deve comunque verificare se la prova contraria dedotta dal contribuente sia idonea a superare l'apparenza formale e ad accertare chi sia effettivo titolare dell'immobile.
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