Deliberazione n. 233 del 11/04/2024
Provvedimento dell’11 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento mira a impedire l’eventuale diffusione del materiale sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram e a imporne, se acquisito in chiaro, la conservazione per soli fini probatori per 12 mesi. Non sono irrogate sanzioni, ma viene confermata la misura urgente di blocco/prevenzione della diffusione.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. Il procedimento trae origine da una segnalazione dell’interessato, che ha richiesto l’intervento dell’Autorità rispetto a contenuti potenzialmente diffondibili sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram.
Quadro normativo richiamato
Il provvedimento richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso;
- il meccanismo decisionale entro 48 ore previsto dal medesimo art. 144-bis;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in urgenza provvedimenti volti a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.
Provvedimenti urgenti del 9 aprile 2024
Verificata la compatibilità della segnalazione con la fattispecie normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 148 e 149 del 9 aprile 2024, con cui ha disposto:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram;
- la trasmissione del materiale in formato hash, ai fini dell’identificazione e del blocco;
- la prescrizione di conservare per 12 mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate.
Esito del procedimento
Preso atto delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ratifica i provvedimenti nn. 148/2024 e 149/2024 adottati il 9 aprile 2024. Il testo non contiene una sanzione pecuniaria né ulteriori prescrizioni oltre alla conferma delle misure urgenti finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento nasce da una segnalazione dell’interessato, che ha rappresentato il rischio di diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito rientranti nella fattispecie di cui all’art. 144-bis del Codice privacy. Il Garante richiama la competenza a intervenire entro quarantotto ore dalla segnalazione, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Misure urgenti adottate dal dirigente
In applicazione dell’art. 33-bis del regolamento interno n. 1/2019, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza due determinazioni il 9 aprile 2024. Le misure hanno ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme Facebook, Instagram e Telegram, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale e finalità probatorie
Alle medesime società è stata prescritta la conservazione di eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento n. 1/2000 e la documentazione agli atti, ratifica i provvedimenti d’urgenza nn. 148/2024 e 149/2024 adottati il 9 aprile 2024. Il provvedimento non contiene un’ordinanza sanzionatoria, ma conferma le misure urgenti di prevenzione della diffusione del materiale.
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