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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14967/2026 del 24/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza di assoluzione emessa dal Giudice di pace per il reato di diffamazione. Il ricorso si articolava in due motivi: 1) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.), con la censura che il Tribunale avrebbe erroneamente condannato la parte civile al pagamento delle spese processuali sostenute dalla responsabile civile nonostante il primo grado non avesse disposto tale condanna e la sentenza di primo grado fosse stata confermata; 2) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.), con l'affermazione che il Tribunale non avrebbe adeguatamente motivato la condanna alle spese, soprattutto alla luce del fatto che in appello l'imputata sarebbe stata assolta con formula dubitativa (art. 530, comma 2 c.p.p.).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la parte civile fosse soccombente perché il suo appello avverso l'assoluzione è stato rigettato dal Tribunale; la mancata richiesta di condanna alle spese in primo grado era dovuta al fatto che la responsabile civile non l'aveva formulata in quel momento, ma tale richiesta è stata presentata tempestivamente in appello e risultava legittima. Il Tribunale ha pertanto correttamente condannato la parte civile al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla responsabile civile nel grado di appello, liquidate in complessivi euro 5.500,00 oltre accessori di legge. Inoltre la ricorrente è stata condannata al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. c) e lett. e)

    Articolo invocato come criterio di censura per motivi di legittimità: lett. c) riguardava la presunta violazione di norme processuali nella statuizione sulle spese; lett. e) riguardava il vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto i motivi infondati perché i fatti processuali e la normativa non risultavano violati.

  • art. 541 cod. proc. pen.

    La norma disciplina la motivazione richiesta quando il giudice intende discostarsi dalla regola della soccombenza nella ripartizione delle spese: il giudice deve motivare la compensazione delle spese quando ricorrono giustificati motivi. In mancanza di tale volontà di deroga, la condanna alle spese segue la regola generale della soccombenza.

  • art. 592 cod. proc. pen.

    Richiamato quale fondamento della condanna alle spese del procedimento: conferma che la parte soccombente può essere condannata alle spese del procedimento.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Richiamato come principio generale di causalità e soccombenza applicabile anche nel giudizio di impugnazione; la regola della soccombenza presuppone che il vincitore non debba sopportare i costi del giudizio che la parte soccombente ha promosso.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'assoluzione con formula dubitativa. La Corte ha ritenuto che la formula dubitativa non impedisce, di per sé, la condanna della parte che ha proposto l'impugnazione perduta al rimborso delle spese sostenute dalla controparte.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma impiegata per giustificare l'irrogazione di una somma a titolo di ammenda in favore della cassa delle ammende per il ricorso ritenuto inammissibile o manifestamente infondato.

Massime di principio

  • Se la parte civile impugna un'assoluzione e perde l'appello (ricorso/impugnazione rigettata), è considerata soccombente e può essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte nel grado di impugnazione, anche se in primo grado non era stata disposta la condanna alle spese (salvo che la controparte non avesse richiesto la condanna in primo grado per mancanza della condizione di legittimazione).
  • La presentazione della richiesta di condanna alle spese in appello è tempestiva e legittima: l'assenza di una domanda specifica in primo grado non preclude la formulazione della stessa nei gradi successivi, purché non vi siano preclusioni processuali specifiche.
  • La regola generale è la soccombenza: il giudice non deve fornire motivazione particolare per condannare la parte soccombente alle spese; al contrario, è obbligato a motivare solo se intende discostarsi dalla regola e compensare le spese, indicando i giustificati motivi.
  • L'assoluzione con formula dubitativa (art. 530, comma 2 c.p.p.) non impedisce automaticamente che la parte che ha proposto l'impugnazione sia condannata alle spese se il giudice ritiene la parte stessa soccombente in appello.
  • In appello e nei gradi successivi vale il principio di causalità e soccombenza (richiamando anche l'art. 91 c.p.c.): chi promuove un'impugnazione e la perde può essere tenuto a rifondere i costi sopportati dalla controparte per resistere a quella impugnazione.
  • Per evitare la condanna alle spese quando si è soccombenti, occorre che il giudice motivi espressamente l'esistenza di giustificati motivi per la compensazione; la mera formulazione di dubbi non è di per sé sufficiente.

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