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Sentenza

Sentenza del 15/02/2018 n. 1732 - Comm. Trib. Prov. Catania

Avviso accertamento - mancata produzione in giudizio delega di firma - nullità - sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto, ritenendo nullo l’avviso di accertamento. In presenza di una specifica contestazione, l’Agenzia delle Entrate deve produrre ritualmente la delega di firma e dimostrare la qualifica del funzionario delegato. La mancata produzione di tali elementi comporta l’invalidità dell’atto, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto la nullità dell’avviso di accertamento ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l’Agenzia delle Entrate non avesse prodotto in giudizio la delega di firma conferita al funzionario sottoscrittore e non avesse dimostrato che quest’ultimo appartenesse alla carriera direttiva. La contestazione era specifica e imponeva all’Amministrazione di fornire la relativa prova documentale.

Norme richiamate

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    La norma richiede che l’avviso di accertamento sia sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se il contribuente contesta specificamente la legittimazione del firmatario, l’Amministrazione deve provare l’esistenza della delega e la qualifica del soggetto delegato; in mancanza, l’avviso è nullo.

  • Cass. civ., sentenza n. 24492/2015

    Conferma la necessità che l’Amministrazione dimostri la legittimazione del soggetto che ha sottoscritto l’avviso quando tale profilo viene specificamente contestato.

  • Cass. civ., sentenza n. 22800/2015

    Ribadisce che la delega di firma e la qualifica del delegato devono essere provate dall’Amministrazione in caso di contestazione della sottoscrizione dell’avviso.

  • Cass. civ., sentenza n. 26295/2016

    Conferma l’effetto invalidante della mancata prova della delega e dell’appartenenza del firmatario alla carriera direttiva, quando tali circostanze siano state contestate dal contribuente.

Massime di principio

  • La contestazione della legittimazione del firmatario deve essere specifica e non meramente generica: occorre mettere in dubbio l’esistenza, la validità o la riferibilità della delega e la qualifica del sottoscrittore.
  • Una volta formulata una contestazione specifica, spetta all’Amministrazione produrre la delega di firma e dimostrare che il funzionario rientri nella categoria prevista dalla legge.
  • La semplice indicazione nell’avviso del nome o della qualifica del firmatario può non essere sufficiente se il contribuente contesta puntualmente tali elementi.
  • La mancata produzione rituale della delega o della prova della qualifica del delegato può comportare la nullità dell’avviso di accertamento, senza necessità di esaminare il merito della pretesa tributaria.
  • La verifica della sottoscrizione e dei poteri del firmatario deve essere effettuata tempestivamente, poiché la contestazione deve essere sollevata nel giudizio relativo all’atto impugnato.

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