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Ordinanza

Ordinanza n. 15260/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 8727/2025, emessa dal Tribunale civile di Roma, sezione lavoro, all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 29217/2024, pubblicata in data 10/09/2025, notificata in data 08/10/2025 e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202601926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza alla sentenza n. 8727/2025 del Tribunale civile di Roma, sezione lavoro, passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione o ritardo nell'esecuzione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 8727/2025 del Tribunale civile di Roma, sezione lavoro, emessa nel giudizio r.g. n. 29217/2024, pubblicata il 10 settembre 2025, notificata l'8 ottobre 2025 e passata in giudicato. Ha chiesto anche la fissazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma di denaro dovuta dall'Amministrazione per ogni violazione, inosservanza o ritardo successivo nell'esecuzione. Il Ministero ha riferito di avere compiuto le attività necessarie, indicando che le residue attività riguardano la liquidazione di competenza della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di ottemperanza né la richiesta di penalità. Ha disposto l'acquisizione, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, di una relazione della Ragioneria territoriale dello Stato di Roma sulle attività svolte ai fini dell'esecuzione della sentenza. Ha inoltre chiesto alla difesa della ricorrente di chiarire se, nelle more, l'interesse azionato sia stato soddisfatto. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 13 gennaio 2027; l'ordinanza è stata comunicata alla Ragioneria e alle parti.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissare una somma dovuta per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato, o per ogni ritardo nell'esecuzione; l'ordinanza non decide tale richiesta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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