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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44063/2024 del 03/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per calunnia e diffamazione, deducendo: 1) nullità della notifica della citazione in appello (eseguita al domicilio eletto e non nel luogo in cui si trovava agli arresti domiciliari) e violazione dell'art.156 c.p.p. e dell'art.6 CEDU; 2) illegittima dichiarazione di assenza e omessa concessione del rinvio nonostante il legittimo impedimento per detenzione (violazione degli artt.111 Cost. e 6 CEDU e della giurisprudenza delle Sezioni Unite); 3) vizi di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di calunnia, contestando la valutazione del dolo e la mancata considerazione di elementi favorevoli emersi in dibattimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ritiene fondato il secondo motivo (omesso rinvio e illegittima dichiarazione di assenza) e riconosce la nullità assoluta per violazione del diritto di difesa; tuttavia, poiché è intervenuta la prescrizione del reato di calunnia (fatto 20/05/2016, prescrizione maturata 20/11/2023), dispone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato ai sensi dell'art.129 c.p.p. La Corte rileva che la notifica al domicilio eletto è stata correttamente eseguita in quanto all'epoca non risultava noto lo stato di detenzione; conclude altresì che le statuizioni civili a favore della parte civile restano confermate.

Norme richiamate

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Riferito al rito della notificazione agli imputati e alle modalità; la Corte ha valutato che la notifica al domicilio eletto era valida poiché la Corte d'appello non era a conoscenza dello stato detentivo al momento della notifica

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Stabilisce il dovere del giudice di disporre il rinvio e la traduzione dell'imputato quando l'assenza derivi da legittimo impedimento; la Corte ha richiamato questo principio per affermare l'illegittimità del rigetto dell'istanza di rinvio

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio in assenza e sulle relative garanzie; richiamata in relazione al diritto di difesa e alla necessità di assicurare la presenza dell'imputato salvo rifiuto espresso

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Consente la declaratoria immediata delle cause di non punibilità (prescrizione); la Corte ha applicato il principio secondo cui la causa estintiva prevale sulla nullità assoluta quando la sua operatività non richiede accertamenti complessi

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto a un giusto processo e alle garanzie difensive; la mancata assicurazione della partecipazione ha comportato violazione del diritto costituzionale alla difesa

  • art. 6 CEDU

    Richiamato come garanzia del giusto processo e del diritto alla partecipazione al dibattimento; la Corte lo usa a sostegno della tutela del contraddittorio e della presenza dell'imputato

  • Giurisprudenza Sezioni Unite

    sent. n. 7635/2021; sent. n.12778/2020

    La giurisprudenza delle Sezioni Unite afferma che la detenzione o restrizione della libertà integra in re ipsa il legittimo impedimento e impone al giudice di rinviare per consentire la partecipazione dell'imputato, salvo rifiuto espresso

  • Precedenti Cassazione sulla prevalenza della causa estintiva

    Sez. 2, n.1259/2022; Sez. U n.17179/2002; n.1021/2001; n.35490/2009

    Principio consolidato: in concorso tra nullità assoluta e causa estintiva del reato, prevale la causa estintiva quando la sua operatività non richiede accertamenti di merito

Massime di principio

  • Se l'imputato è detenuto o agli arresti domiciliari e la corte viene a conoscenza dello stato di restrizione della libertà, il giudice deve disporre il rinvio e la traduzione per consentire la partecipazione, salvo rifiuto espresso dell'imputato
  • La notifica presso il domicilio eletto può essere valida se al momento della sua esecuzione non era noto lo stato di detenzione; l'onere di aggiornare la corte sul luogo di detenzione ricade sulla difesa quando ne è a conoscenza
  • La nullità assoluta per violazione del diritto di difesa è insanabile e normalmente determina l'annullamento con rinvio, ma perde efficacia quando sopravviene una causa estintiva del reato che può essere dichiarata immediatamente senza ulteriori accertamenti
  • La prescrizione del reato, una volta dichiarata, prevale sulla nullità processuale quando la sua applicazione non richiede valutazioni sommative di merito
  • Le statuizioni civili possono sopravvivere all'annullamento penale per prescrizione: l'estinzione del reato non comporta automaticamente la caduta delle pretese civili, salvo diversi provvedimenti motivati

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