Cassazione Civile, Ordinanza n. 08401/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi indicati sulla necessità del contraddittorio nei confronti del comproprietario inciso dall'ordine di demolizione/ripristino. Le spese del giudizio di cassazione sono state demandate al giudice del rinvio.
Esito
Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento nunciatorio promosso da due proprietari confinanti per ottenere il ripristino di uno stato dei luoghi ritenuto pericoloso: sul fondo di una terza persona, in comunione con la ricorrente, era stato eseguito uno sbancamento che aveva determinato il rischio di crollo del muro di confine con il fondo degli attori. In primo grado era stata disposta la demolizione del muro pericolante, il consolidamento del terreno e la costruzione di un nuovo muro di confine secondo le indicazioni del consulente tecnico. La ricorrente, comproprietaria del muro e del fondo inciso dagli interventi, aveva proposto opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. avverso la sentenza confermativa della decisione di merito, deducendo che avrebbe dovuto essere chiamata nel giudizio quale litisconsorte necessaria ai sensi dell'art. 102 c.p.c., perché le opere ordinate incidevano direttamente su un bene comune e avrebbero comportato anche la costituzione di una servitù di scolo a carico del suo fondo. La Corte d'appello ha respinto l'opposizione ritenendo applicabile il principio secondo cui, quando la domanda abbia natura ripristinatoria e sia sostanzialmente assimilabile al risarcimento in forma specifica, non vi sarebbe litisconsorzio necessario con il comproprietario del fondo su cui l'opera è stata eseguita. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 102, 404 c.p.c. e 1172 c.c., sostenendo che la demolizione del muro e la costruzione di un nuovo manufatto, con conseguente incidenza sul suo diritto di comproprietà e sulla futura servitù di scolo, imponevano la sua partecipazione al giudizio. Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 102, 404, 1043 e 1032 c.c., ribadendo che la realizzazione del nuovo muro avrebbe reso ancora più evidente l'incidenza sui suoi diritti reali. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo, osservando che la sentenza impugnata aveva erroneamente escluso il litisconsorzio necessario: quando il ripristino dello stato dei luoghi richiede la demolizione di un'opera in proprietà o possesso di più persone, il comproprietario non autore dell'illecito è destinatario del provvedimento e deve partecipare al giudizio, anche se non abbia cooperato allo spoglio o l'attore ignori la situazione di comproprietà. Il richiamo della corte territoriale a una precedente decisione del 2010 è stato giudicato inconferente perché riferito a una fattispecie diversa, nella quale non era in discussione la demolizione di un'opera in comproprietà ma soltanto un ripristino dello stato dei luoghi qualificato come risarcimento in forma specifica.
Norme richiamate
art. 404, comma 1, c.p.c.
È il rimedio esperito dalla comproprietaria rimasta estranea al giudizio; l'opposizione di terzo è stata ritenuta ammissibile e fondata perché la decisione impugnata incideva direttamente su un bene comune e sul diritto della terza estranea.
art. 102 c.p.c.
In una causa che comporti demolizione di un'opera in comproprietà o compossesso, il comproprietario non autore del fatto deve partecipare al giudizio come litisconsorte necessario.
art. 1172 c.c.
Richiamato come base del procedimento nunciatorio volto alla tutela contro il pericolo di danno derivante da opere o situazioni lesive.
art. 700 c.p.c.
Richiamato nella ricostruzione della precedente giurisprudenza come provvedimento cautelare in una fattispecie diversa, non decisiva per il caso concreto.
art. 1043 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, in connessione al lamentato effetto di costituzione di servitù, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 1032 c.c.
Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, in connessione al lamentato effetto di costituzione di servitù, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto dedotto con entrambi i motivi di ricorso.
Massime di principio
- Quando la tutela ripristinatoria richiede la demolizione di un'opera che appartiene o è posseduta da più persone, il comproprietario o compossessore non autore della condotta lesiva è litisconsorte necessario, perché il provvedimento incide direttamente sulla sua sfera giuridica.
- L'obbligo di integrazione del contraddittorio sussiste anche se il soggetto estraneo non abbia partecipato alla condotta originaria, non l'abbia avallata o il giudice/attore non abbia piena contezza della comproprietà o del compossesso.
- L'opposizione di terzo ex art. 404, comma 1, c.p.c. può essere proposta dal comproprietario rimasto estraneo quando la sentenza resa tra altri ordina la distruzione o la modificazione del bene comune, poiché il pregiudizio è insito nel contenuto del decisum.
- La qualificazione della domanda come mero ripristino dello stato dei luoghi o come risarcimento in forma specifica non può essere utilizzata in modo astratto: occorre verificare se la concreta statuizione comporti la demolizione di un bene comune e, quindi, la necessaria partecipazione di tutti i contitolari.
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