Ordinanza n. 2085/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della nota del Comune di Bacoli -Area VIII Demanio, a firma del Responsabile dell’Area VIII, avente ad oggetto “Invito e diffida alla liberazione aree demaniali marittime”, trasmessa alla ricorrente a mezzo PEC (All. 1), con la quale l’Amministrazione, dopo avere richiamato la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026 di adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo (PAD) e la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, ha invitato e diffidato la ricorrente a liberare le aree asseritamente occupate entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante lo sgombero delle stesse da tutti gli arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza che, in mancanza, sarebbero stati adottati i necessari provvedimenti repressivi consequenziali; - ove occorra e nei limiti di interesse della ricorrente, della deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 01 aprile 2025, richiamata nella nota impugnata quale atto di indirizzo dell’Area VIII; - della deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 07 maggio 2026, nella sola parte in cui fosse interpretata dall’Amministrazione quale fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali prima dell’approvazione definitiva del PAD e della sua effettiva operatività; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, consequenziale o comunque collegato, espressamente indicato in ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di invito e diffida alla liberazione di aree demaniali marittime, con ordine di sgombero di arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione entro sessanta giorni
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la nota comunale con cui è stata invitata e diffidata a liberare aree demaniali marittime asseritamente occupate e a sgomberarle da arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, con avvertenza dell'adozione di successivi provvedimenti repressivi. Sono state altresì impugnate, ove occorrenti e nei limiti dell'interesse, la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1 aprile 2025, richiamata quale atto di indirizzo, e la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 7 maggio 2026, relativa all'adozione del Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo, nella parte in cui fosse interpretata come fonte immediata di obblighi conformativi o restitutori prima dell'approvazione definitiva e dell'operatività del piano. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti; dà conto, tuttavia, della preliminare eccezione comunale di inammissibilità per asserita mancanza di lesività della diffida e della complessità e tecnicità delle questioni sottoposte al giudice.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare, senza definire in via anticipata l'eccezione di inammissibilità né il merito delle censure, ritenendo che la complessità e tecnicità delle questioni imponessero una valutazione propria della fase di merito. Ha ravvisato il periculum in mora nel pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'obbligo di rilascio dell'area e di ripristino dello stato dei luoghi entro il 29 agosto 2026, durante la stagione balneare. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, anche considerando che la diffida riguarda arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha sospeso temporaneamente l'efficacia dell'atto fino al 30 settembre 2026, termine coincidente con la conclusione della stagione balneare. Ha rimesso al Presidente della Sezione la fissazione dell'udienza di merito e ha ordinato alla ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, di riformulare le difese del ricorso introduttivo nel rispetto dei limiti dimensionali e del principio di sinteticità, senza introdurre fatti, motivi o eccezioni nuovi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; il TAR ha accolto l'istanza ravvisando un pregiudizio grave e irreparabile e ha disposto la sospensione temporanea dell'efficacia dell'atto.
art. 13-ter norme di attuazione al c.p.a.
Richiamato in relazione al superamento dei limiti dimensionali del ricorso e all'assenza di una specifica istanza di parte per l'autorizzazione al superamento.
art. 3, comma 1, lett. b), decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 167/2016
Richiamato quale fonte dei limiti dimensionali applicabili agli atti processuali; il TAR ha ordinato la riformulazione delle difese nel rispetto di tali limiti, senza novità assertive o difensive.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni di legittimità risultano complesse e tecniche, il giudice può riservarne l'esame alla fase di merito e decidere la sospensione sulla base della sussistenza del periculum in mora e del bilanciamento degli interessi contrapposti.
- L'obbligo di rilascio e ripristino di un'area demaniale durante la stagione balneare può integrare un pregiudizio grave e irreparabile, idoneo a giustificare una sospensione cautelare temporalmente limitata alla conclusione della stagione.
- La tutela cautelare può essere modulata nel tempo: la sospensione dell'efficacia dell'atto può essere disposta fino a una data determinata, individuata dal giudice in funzione del bilanciamento tra l'interesse del destinatario e quello dell'amministrazione.
- Il superamento dei limiti dimensionali dell'atto processuale non impedisce necessariamente la prosecuzione del giudizio: il giudice può ordinare la riformulazione sintetica delle difese entro un termine perentorio, vietando l'introduzione di fatti, motivi ed eccezioni nuovi.
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