Cassazione Penale, Sentenza n. 9847/2023 del 08/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha sostituito gli arresti domiciliari con il divieto di dimora sostenendo principalmente: 1) l'illegittima utilizzazione di conversazioni intercettate autorizzate nell'ambito di un diverso procedimento (Procura di Santa Maria Capua Vetere, RGNR 11315/2018, reato art.356 c.p.), senza che sussista la connessione tra i reati; 2) violazione di legge nella ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbente) e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli. Ha stabilito che va applicato il regime normativo previgente alle modifiche entrate in vigore dopo il 31 agosto 2020 per le intercettazioni autorizzate prima di tale data; il Tribunale dovrà verificare concretamente la sussistenza della connessione ex art.12 c.p.p. (parziale coincidenza della regiudicanda, medesimo disegno criminoso o legame oggettivo/strutturale tra i reati) e, in mancanza, individuare quali captazioni sono inutilizzabili e valutare la loro incidenza sulla gravità indiziaria che ha sorretto la misura cautelare. È richiamata la giurisprudenza che esclude un principio generale di inutilizzabilità derivata: ogni decreto autorizzativo ha autonomia e l'eventuale vizio di uno non si trasmette automaticamente ai successivi; inoltre la prova inutilizzabile può avere funzione euristica salvo divieti specifici (art.202 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 270 cod. proc. pen.
i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1
La Corte ricorda che la disciplina modificata dal d.l. 161/2019 (convertito dalla L. 7/2020) non si applica retroattivamente alle intercettazioni autorizzate prima del 31/08/2020; per le captazioni anteriori a quella data va applicato il regime previgente e le eccezioni alla inutilizzabilità devono essere valutate con i criteri stabiliti dalla giurisprudenza (connessione ex art.12 c.p.p. e limiti dell'art.266 c.p.p.).
art. 12 cod. proc. pen.
Rilevanza della connessione processuale/sostanziale tra reati come presupposto per rendere utilizzabili intercettazioni in procedimenti diversi; la connessione richiede parziale coincidenza della regiudicanda o legame oggettivo (medesimo disegno criminoso o legame strutturale).
art. 266 cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità dell'utilizzo dei risultati delle intercettazioni per reati diversi rispetto a quelli per cui erano state autorizzate; richiamato quale vincolo insieme all'art.270.
d.l. 30 dicembre 2019, n. 161 (conv. L. 7/2020) e d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216
Le modifiche legislative hanno ampliato le deroghe al divieto di utilizzabilità, ma la Corte chiarisce che tali modifiche si applicano solo ai procedimenti iscritti dopo le date di efficacia (decorrenza) previste; pertanto non influenzano intercettazioni autorizzate anteriormente.
legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. "spazzacorrotti")
Menziata per il suo impatto sulla disciplina delle intercettazioni (es. uso del captatore), ma la Corte considera l'insieme delle modifiche normative nel valutare la portata temporale di applicazione.
Corte di cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 51 del 28/11/2019 (Cavallo)
Principio guida: il divieto di utilizzabilità non opera rispetto agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi ex art.12 c.p.p.; la connessione va intesa in senso sostanziale (coincidenza della regiudicanda o medesimo disegno criminoso). Tale orientamento deve essere applicato al caso concreto.
Corte costituzionale, sent. n. 332 del 27/09/2001 e sent. n. 219 del 2019
Confermano che l'inutilizzabilità è distinta dalla nullità e non implica automaticamente un principio di inutilizzabilità derivata; la legge determina tassativamente i divieti probatori e la loro estensione.
Massime di principio
- Determinare il regime temporale applicabile: per intercettazioni autorizzate prima del 31/08/2020 si applica la disciplina previgente; le modifiche normative successive non mutano il regime delle autorizzazioni già rilasciate.
- Per utilizzare intercettazioni in un procedimento diverso occorre dimostrare la connessione sostanziale ex art.12 c.p.p.: parziale coincidenza della regiudicanda o medesimo disegno criminoso (programmazione dei reati nelle linee essenziali) o legame oggettivo/strutturale tra i fatti.
- Il giudice deve motivare concretamente la connessione: formule generiche su "attinenza" agli appalti o riferimenti a collegamenti soggettivi non sono sufficienti; va valutata la coincidenza degli oggetti di reato e l'eventuale legame temporale/operativo tra essi.
- Non esiste un principio generale di inutilizzabilità derivata: ogni decreto autorizzativo ha autonomia; il vizio di una intercettazione non si trasferisce automaticamente ai decreti successivi adottati correttamente.
- Se alcune intercettazioni risultano inutilizzabili, il giudice deve individuare quali sono e valutare la loro incidenza sulla gravità indiziaria che ha giustificato la misura cautelare; se la prova decisiva deriva da fonti autonome essa può reggere la misura.
- Distinguere l'utilizzo probatorio dall'utilizzo euristico: prove inutilizzabili possono, salvo divieti specifici (es. art.202 c.p.p.), avere valore investigativo per la ricerca di ulteriori prove lecite, ma non possono essere impiegate per fondare una decisione probatoria senza base normativa.
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