Sentenza n. 16189/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della cittadinanza italiana per residenza, adottato il 19 giugno 2020 sulla base di due denunce penali
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva presentato l’11 novembre 2015 domanda di cittadinanza per residenza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992. Il Ministero l’ha respinta valorizzando due denunce, rispettivamente per sostituzione di persona e ricettazione. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il difetto di motivazione, poiché il diniego si limitava a richiamare denunce già archiviate senza spiegare perché fossero ostative. Con il secondo ha denunciato il difetto d’istruttoria, sostenendo che la propria situazione familiare e lavorativa dimostrava il positivo inserimento nella comunità nazionale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato che il provvedimento considerava le sole denunce, senza valutare la materialità dei fatti e limitandosi a un’affermazione stereotipata sull’autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quella penale. Il rapporto informativo posto a fondamento del diniego, risalente a tre anni prima, riportava soltanto l’esistenza delle denunce e non menzionava che entrambi i procedimenti erano già stati archiviati. Ne risultavano un quadro istruttorio incompleto e l’assenza di un’effettiva ponderazione e di una motivazione che chiarisse l’incidenza ostativa delle denunce. Il mancato riscontro al preavviso di rigetto non esonerava l’Amministrazione dal dovere di decidere sulla base di un’istruttoria completa e di una motivazione adeguata. Il Ministero deve pronunciarsi nuovamente sull’istanza entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9 l. 91/1992
Il ricorrente, cittadino albanese, titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti UE di lungo periodo dal 20.11.2023, ha presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza per residenza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/92.
La disposizione è indicata quale base della domanda di cittadinanza per residenza; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale, ma annulla il diniego per carenze istruttorie e motivazionali.
Massime di principio
- Il diniego della cittadinanza fondato su denunce penali non può limitarsi a menzionarne l’esistenza e ad affermare in modo stereotipato l’autonomia della valutazione amministrativa rispetto a quella penale: deve ricostruire i fatti rilevanti e spiegare concretamente perché essi siano ostativi alla concessione.
- L’Amministrazione deve decidere sulla base di un quadro istruttorio aggiornato e completo, dando conto anche dell’archiviazione dei procedimenti penali quando essa risulti già intervenuta al momento dell’istruttoria.
- Il mancato riscontro al preavviso di rigetto non supplisce alle carenze dell’istruttoria e della motivazione, né esonera l’Amministrazione dall’obbligo di adottare una determinazione adeguatamente istruita e motivata.
Come è indicizzato
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