Sentenza del 13/03/2015 n. 5063 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'ente ecclesiastico ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2003, sostenendo che gli immobili, destinati a casa di ospitalità, casa di cura e relative pertinenze, abitazione del sacerdote e alloggio collettivo delle suore, beneficiassero dell'esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). Ha inoltre sostenuto che fosse applicabile retroattivamente la formulazione introdotta dal D.L. n. 203 del 2005, che estendeva l'esenzione anche a prescindere dalla natura commerciale delle attività. Contestava altresì l'applicazione delle sanzioni e la mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione ICI richiede sia un requisito soggettivo, relativo alla natura non commerciale dell'ente, sia un requisito oggettivo, consistente nello svolgimento esclusivo nell'immobile di attività agevolate concretamente non commerciali. L'onere della prova grava sul contribuente e non è sufficiente dimostrare la mera destinazione catastale o dichiarata dell'immobile. L'attività sanitaria e assistenziale può essere esente solo se svolta senza modalità commerciali; la destinazione degli eventuali utili a fini religiosi o sociali non elimina il carattere commerciale dell'attività. La disciplina introdotta nel 2005 è stata qualificata come innovativa e non interpretativa, quindi non applicabile retroattivamente all'anno 2003. È stata inoltre esclusa la disapplicazione delle sanzioni, poiché non risultava una specifica domanda tempestivamente proposta, mentre la questione sulle spese è stata ritenuta non censurabile in cassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
Esenzione ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di determinate attività assistenziali, sanitarie, didattiche, ricreative, culturali, sportive e religiose.
L'esenzione richiede la compresenza di un requisito soggettivo, relativo all'ente utilizzatore, e di un requisito oggettivo, relativo all'effettivo svolgimento nell'immobile di un'attività agevolata con modalità non commerciali.
L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)
Individua le attività di religione o di culto.
Le attività di religione o culto devono essere concretamente esercitate nell'immobile; la mera appartenenza dell'immobile a un ente ecclesiastico non è sufficiente.
D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, e successive modifiche
Estensione dell'esenzione alle attività indicate dalla norma anche quando non abbiano esclusivamente natura commerciale.
La disposizione è stata considerata innovativa e non di interpretazione autentica; pertanto non può essere applicata retroattivamente a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 87, comma 1, lett. c), ratione temporis
Definizione degli enti non commerciali ai fini del rinvio contenuto nella disciplina ICI.
La natura non commerciale dell'ente soddisfa soltanto il requisito soggettivo e non dimostra, da sola, che l'attività svolta nel singolo immobile sia concretamente non commerciale.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111-bis
Prevede la perdita della qualifica di ente non commerciale in caso di esercizio prevalente di attività commerciale, con specifiche esclusioni per gli enti ecclesiastici.
La norma incide sulla qualifica soggettiva dell'ente, ma non elimina la necessità di verificare in concreto il carattere commerciale o non commerciale dell'attività esercitata nell'immobile.
Norme in materia di sanzioni tributarie e incertezza normativa
La disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza interpretativa deve essere richiesta espressamente e tempestivamente dal contribuente; il giudice non può disporla d'ufficio se la domanda non è stata correttamente proposta.
Massime di principio
- Per ottenere un'esenzione fiscale collegata all'uso dell'immobile, non basta dimostrare la proprietà da parte di un ente non commerciale o ecclesiastico: occorre provare concretamente come l'immobile viene utilizzato e che l'attività svolta non abbia modalità commerciali.
- La destinazione dell'eventuale utile a finalità religiose, sociali o assistenziali non rende automaticamente non commerciale l'attività da cui l'utile deriva.
- Le agevolazioni introdotte o ampliate da una norma successiva non sono applicabili retroattivamente se la giurisprudenza le qualifica come innovative anziché interpretative.
- L'onere della prova dell'esenzione grava sul contribuente, che deve fornire documentazione concreta sull'attività effettivamente svolta, sulle modalità di gestione, sui destinatari e sull'eventuale corrispettivo richiesto.
- Le abitazioni del sacerdote, gli alloggi collettivi e gli immobili accessori non beneficiano automaticamente dell'esenzione: devono essere dimostrati sia il collegamento funzionale con un'attività agevolata sia il rispetto dei requisiti normativi.
- La richiesta di disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa deve essere formulata nei tempi e nei modi previsti nel giudizio di merito e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- La compensazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, di regola, non può essere contestata in cassazione per il solo fatto di non essere stata disposta.
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