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Ordinanza

Ordinanza n. 6574/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: di : A) Esito del giudizio di avanzamento al grado di Generale di Divisione del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, per l'anno 2024, pubblicato sul “portale dei concorsi online” del Ministero della Difesa come si evince dalla nota M_D -OMISSIS-REG2024 -OMISSIS-datata 8/2/2024 del Ministero della Difesa -DGPM- II Reparto -4^ Divisione notificata al ricorrente il 27/2/2024 (Allegato n.1), in base al quale il ricorrente è stato giudicato idoneo, ma non iscritto in quadro; B) Graduatoria di merito, compilata dalla Commissione Superiore di Avanzamento (C.S.A.) dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2024 ed approvata dal Ministero della Difesa; C) Verbale n.2 datato 8 novembre 2023 della C.S.A. dell'Arma dei Carabinieri e, per quanto di ragione, giudizi analitici e sintetici di valutazione formulati dalla predetta C.S.A; D) Tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresa ogni altra determinazione della C.S.A. in ordine ai criteri adottati per le singole valutazioni. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6/5/2024: di A) Esito del giudizio di avanzamento al grado di Generale di Divisione del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri, per l'anno 2024, in base al quale il ricorrente è stato giudicato idoneo, ma non iscritto in quadro; B) Graduatoria di merito, compilata dalla Commissione Superiore di Avanzamento (C.S.A.) dell'Arma dei Carabinieri per l'anno 2024 ed approvata dal Ministero della Difesa; C) Verbale n.2 datato 8 novembre 2023 della C.S.A. dell'Arma dei Carabinieri comprensivo di punteggi e Schede di Valutazione (Allegato n.1); D) Tutti gli atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi compresa ogni altra determinazione della C.S.A. in ordine ai criteri adottati per le singole valutazioni.

Giustizia amministrativa202403064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito del giudizio di avanzamento al grado di Generale di Divisione, graduatoria di merito, verbale della Commissione Superiore di Avanzamento e relativi giudizi valutativi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'esito del giudizio di avanzamento al grado di Generale di Divisione per l'anno 2024, la graduatoria di merito approvata dal Ministero della Difesa, il verbale della Commissione Superiore di Avanzamento e i relativi giudizi analitici e sintetici, deducendo i vizi non specificati nel testo dell'ordinanza. Il Collegio ha rilevato d'ufficio difetti nella notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti ai dieci ufficiali individuati come controinteressati. Le notifiche del ricorso effettuate a mezzo posta sul luogo di impiego sono state ritenute valide soltanto per tre ufficiali, ai quali l'atto era stato consegnato personalmente; le altre sette sono state ritenute invalide perché non ricevute direttamente dagli interessati. Sono state inoltre ritenute invalide tutte le notifiche effettuate mediante inoltro di PEC al pubblico ministero ai sensi degli artt. 146 c.p.c. e 49 disp. att. c.p.c., poiché tale procedura richiede l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario. Quanto ai motivi aggiunti, sei notifiche postali sul luogo di impiego sono state ritenute invalide per mancata consegna personale, mentre quattro notifiche via PEC a indirizzi digitali certificati iscritti nei registri INAD sono state ritenute valide. Il ricorrente ha comunque compiuto uno sforzo di diligenza nella notificazione.

La decisione

Il Collegio non ha deciso il merito della domanda di annullamento. Ha ritenuto che, per gli atti notificati ai militari in servizio, la disciplina speciale degli artt. 146 c.p.c. e 49 disp. att. c.p.c. sia caratterizzata dalla tutela del destinatario e richieda, di regola, la consegna personale dell'atto; ha inoltre affermato che la notificazione secondo tale procedura deve essere eseguita tramite ufficiale giudiziario. Le notifiche dirette a mezzo posta o PEC non sono tuttavia escluse, purché rispettino la disciplina propria del mezzo utilizzato e garantiscano la ricezione personale dell'atto, anche mediante invio a un indirizzo PEC certificato risultante da un pubblico registro. Ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., considerando la diligenza comunque dimostrata dal ricorrente, il TAR lo ha rimesso in termini e gli ha assegnato quaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per rinnovare validamente la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti ai controinteressati indicati nel provvedimento, salva la possibilità di produrre documentazione attestante il raggiungimento dello scopo delle notifiche precedenti ai sensi dell'art. 156 c.p.c. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 14 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 146 c.p.c.

    Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene

    La notificazione speciale agli appartenenti alle Forze armate in servizio tutela il destinatario e, quando non avviene a mani proprie, richiede la consegna della copia al pubblico ministero tramite la procedura prevista dalla legge; la relativa notificazione deve essere eseguita con l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario.

  • art. 49 disp. att. c.p.c.

    L'ufficiale, che esegue la notificazione a norma degli articoli 142, 143 e 146 del codice, deve consegnare al pubblico ministero, insieme con la copia dell'atto, una nota

    La disposizione conferma la necessaria intermediazione dell'ufficiale giudiziario nella notificazione effettuata secondo l'art. 146 c.p.c.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    In presenza di uno sforzo di diligenza del ricorrente, il giudice può rimetterlo in termini per rinnovare la notificazione del ricorso e dei motivi aggiunti.

  • art. 156 c.p.c.

    La rinnovazione può essere evitata se il ricorrente produce documentazione idonea ad attestare che le notifiche precedenti hanno comunque raggiunto lo scopo, consistente nella diretta conoscenza dell'atto da parte dei destinatari.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti e dei controinteressati.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La notificazione degli atti giudiziari ai militari in attività di servizio secondo l'art. 146 c.p.c. è caratterizzata dalla finalità di assicurare l'effettiva conoscenza personale dell'atto, in ragione della possibile mobilità e riservatezza delle destinazioni di servizio.
  • La procedura speciale prevista dagli artt. 146 c.p.c. e 49 disp. att. c.p.c. richiede l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario; l'inoltro diretto di una PEC al pubblico ministero da parte dell'avvocato non integra validamente tale procedura.
  • La notificazione diretta a mezzo posta o PEC ai militari in servizio non è in assoluto preclusa, ma è valida soltanto se conforme alla disciplina propria del mezzo utilizzato e se garantisce la ricezione personale dell'atto; per la PEC è necessario l'invio a un indirizzo certificato risultante da un pubblico registro.
  • Quando il ricorrente abbia comunque adottato condotte diligenti nella notificazione, il giudice può rimetterlo in termini per rinnovare le notifiche invalide, ferma restando la possibilità di dimostrare che le notifiche originarie hanno raggiunto il loro scopo mediante la diretta conoscenza dell'atto da parte dei destinatari.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoMotivi aggiunti e ricorso incidentaleTermini e notificazione del ricorsoIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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