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Sentenza

Sentenza n. 7036/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 01429/2024;

Giustizia amministrativa202406642

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dirigenziale del 4 agosto 2020 di rigetto dell’istanza di condono per box, magazzino e portico, per complessivi 67,85 mq, pertinenziali all’abitazione principale; in appello era impugnata la sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, n. 1429/2024, che aveva respinto il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I proprietari avevano impugnato il diniego di condono relativo a opere abusive realizzate in Via Gaetano Braga n. 55, sostenendo in appello la violazione degli artt. 23-bis e 36-bis della legge regionale del Lazio n. 24/1998 e della sentenza della Corte costituzionale n. 240/2020, oltre a travisamento dei fatti e contraddittorietà. Secondo gli appellanti, l’art. 23-bis avrebbe fatto decorrere il divieto di interventi in contrasto con le prescrizioni paesaggistiche dalla pubblicazione del PTPR; venuto meno il piano per effetto della pronuncia costituzionale, l’area non sarebbe stata assoggettata a vincolo, né tale vincolo sarebbe stato compatibile con la destinazione edificatoria prevista dal piano particolareggiato del Nucleo Macchino – Via Lotti – 13.8. In particolare, contestavano che la disciplina paesaggistica e quella sul condono impedissero la sanatoria delle opere maggiori comportanti aumento di volumetria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il rigetto del ricorso di primo grado. Ha chiarito che l’art. 23-bis della legge regionale n. 24/1998 disciplina l’efficacia temporale delle ulteriori limitazioni introdotte dal PTPR, ma non incide sui vincoli paesaggistici che derivano direttamente dalla legge. Il vincolo relativo ai corsi d’acqua e alla fascia di 150 metri risulta previsto sia dalla legislazione statale sia dalla legge regionale, in particolare dall’art. 7; inoltre, gli artt. 36-bis, comma 2, e 21 della legge regionale confermano l’applicazione delle disposizioni di tutela del Capo II anche in assenza di piano. La destinazione urbanistica edificatoria non elimina il vincolo né rende condonabili opere maggiori. Le ulteriori censure sono state considerate mere reiterazioni dei motivi di primo grado, non specificamente confrontate con la sentenza appellata; resta quindi ferma l’insanabilità, in area vincolata, degli abusi maggiori che comportano aumento di volumetria, a prescindere dal carattere assoluto o relativo del vincolo. Spese integralmente compensate per la motivazione integrativa resa in appello e la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • artt. 134 e 142, comma 1, lett. c), d.lgs. 42/2004

    le opere abusive sono state realizzate in area soggetta vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134 d.lgs. n. 42 del 2004.

    Il vincolo paesaggistico relativo all’area interessata discende direttamente dalla legge e non viene meno per l’assenza o la caducazione del piano paesaggistico.

  • art. 7 l.r. Lazio 24/1998

    In proposito deve, peraltro, evidenziarsi che l’art. 7 della stessa legge regionale n. 24 del 1998, dedicato alla protezione dei corsi delle acque pubbliche, ha introdotto il vincolo paesaggistico relativamente ai fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, di seguito denominata fascia di rispetto – vincolo paesaggistico che, dunque, esiste nel Lazio anche a prescindere dal d.lgs. n. 42 del 2004.

    La legge regionale istituisce autonomamente il vincolo paesaggistico per i corsi d’acqua iscritti negli elenchi e per la fascia di rispetto di 150 metri, sicché il vincolo sussiste nel Lazio anche indipendentemente dal d.lgs. 42/2004.

  • art. 23-bis l.r. Lazio 24/1998

    In questa sede occorre solo sottolineare che l’art. 23-bis della legge regionale del Lazio n. 24 del 1998, nello stabilire che dalla data di pubblicazione del PTPR non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all’art. 134 del d.lgs. 42 del 2004 e successive modifiche, interventi che siano in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel PTPR adottato, disciplina l’efficacia temporale delle ulteriori limitazioni derivanti dal piano, ma non ha alcuna incidenza e lascia, quindi, impregiudicate quelle che la stessa legge collega all’esistenza del vincolo paesaggistico.

    L’art. 23-bis regola la decorrenza delle limitazioni ulteriori derivanti dal PTPR, ma non condiziona l’esistenza o l’efficacia dei vincoli paesaggistici previsti direttamente dalla legge.

  • artt. 21 e 36-bis, comma 2, l.r. Lazio 24/1998

    Peraltro, l’art. 36-bis della legge regionale n. 24 del 1998, al comma 2, precisa che, in caso di contrasto tra le disposizioni dei PTP e le disposizioni contenute nel Capo II prevalgono quelle più restrittive, che, quindi, si applicano anche in assenza di piano, come confermato dal precedente art. 21, ai sensi del quale, decorso inutilmente il termine per l’approvazione del piano territoriale paesaggistico regionale, operano esclusivamente le norme di tutela di cui al Capo II e, nelle aree sottoposte a vincolo paesistico con provvedimento dell'amministrazione competente, sono consentiti esclusivamente interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, risanamento, recupero statico ed igienico e restauro conservativo.

    Le norme di tutela del Capo II della legge regionale operano anche in assenza del piano paesaggistico e, in caso di contrasto, prevalgono le disposizioni più restrittive.

  • art. 32, commi 26 e 27, d.l. 269/2003

    la qualificazione urbanistica dell’area e la potenzialità edificatoria della stessa, pur nel rispetto delle prescrizioni di tutela riconnesse alla sussistenza di vincoli, non è idonea a superare la regola secondo la quale l’abuso maggiore in zona vincolata è insanabile a prescindere che il vincolo sussistente comporti inedificabilità assoluta o soltanto relativa

    Nei territori vincolati il condono è limitato agli abusi minori: gli abusi maggiori che comportano aumento di volumetria restano insanabili, indipendentemente dal carattere assoluto o relativo del vincolo e dalla destinazione urbanistica edificatoria.

Massime di principio

  • La caducazione o l’assenza di un piano paesaggistico non elimina i vincoli che derivano direttamente dalla legge statale o regionale: le disposizioni del piano disciplinano le limitazioni ulteriori da esso introdotte, senza incidere sui vincoli legali preesistenti.
  • La destinazione urbanistica edificatoria di un’area non neutralizza il vincolo paesaggistico né rende condonabili opere abusive incompatibili con la disciplina del condono.
  • In area sottoposta a vincolo paesaggistico, gli abusi maggiori che comportano aumento di volumetria non sono condonabili, indipendentemente dal fatto che il vincolo determini inedificabilità assoluta o relativa.
  • In appello non è sufficiente reiterare le censure già proposte in primo grado: i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioVincoli e piani paesaggisticiAppello
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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