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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2070

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2070 del Consiglio, del 26 luglio 2024, che attua il regolamento (UE) 2017/1509 relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

Normativa europea32024R2070

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2070 aggiorna l’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 relativo alle misure restrittive contro la RPDC. L’intervento recepisce aggiornamenti del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 7 marzo e del 15 aprile 2024 su due entità già designate. La modifica consiste nella sostituzione delle voci 29 e 54 dell’elenco delle persone giuridiche, entità e organismi. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Aggiornamento dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, con sostituzione di due voci relative a entità designate ONU.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito delle misure restrittive dell’Unione contro la Repubblica popolare democratica di Corea (RPDC), incidendo esclusivamente sull’elenco delle persone giuridiche, entità e organismi di cui all’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509. L’effetto è diretto in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento non introduce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna dati identificativi e informazioni di due entità già soggette a designazione ONU.

Aggiornamento delle misure restrittive contro la RPDC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2070 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, aggiornando l’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509. L’intervento è motivato dagli aggiornamenti adottati dal comitato ONU istituito dalla risoluzione 1718 (2006) nei giorni 7 marzo e 15 aprile 2024, relativi a due entità già oggetto di restrizioni.

Base giuridica e finalità

Il Consiglio adotta il regolamento sulla base dell’articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1509. La finalità è mantenere allineate le liste sanzionatorie dell’Unione alle informazioni aggiornate a livello ONU, senza modificare l’impianto generale del regime restrittivo.

Ambito di applicazione

L’atto riguarda esclusivamente l’elenco delle persone giuridiche, entità e organismi contenuto nell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509. Non introduce nuove categorie di soggetti, ma sostituisce i dati relativi alle voci 29 e 54, con effetti in tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile.

Modifiche alle voci dell’allegato XIII

Nella rubrica "b) Persone giuridiche, entità e organismi" sono sostituite due voci:

  • la voce 29 riguarda la National Aerospace Technology Administration (NATA), già National Aerospace Development Administration (NADA), ubicata nella RPDC; la designazione ONU è del 2 marzo 2016 e l’entità è descritta come coinvolta nello sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali, inclusi i lanci satellitari e i razzi vettori;
  • la voce 54 riguarda il Ministry of National Defence, con vari pseudonimi in inglese e precedente denominazione come Ministero delle Forze armate del popolo; l’ubicazione è Pyongyang, RPDC, la designazione ONU è del 22 dicembre 2017 e l’attività indicata concerne la gestione dei fabbisogni amministrativi e logistici generali dell’esercito popolare coreano.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato XIII

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato XIII del regolamento (UE) 2017/1509 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, limitatamente alla rubrica "b) Persone giuridiche, entità e organismi".

Sostituzione delle voci 29 e 54

Nell’allegato XIII sono sostituite le voci 29 e 54. La voce 29 riguarda la National Aerospace Technology Administration (NATA), già National Aerospace Development Administration (NADA), ubicata nella RPDC, con data di designazione ONU 2.3.2016 e indicazione del coinvolgimento nello sviluppo della scienza e della tecnologia spaziali, inclusi lanci satellitari e razzi vettori. La voce 54 riguarda il Ministry of National Defence, con pseudonimi in inglese e indicazione del precedente nome come Ministero delle Forze armate del popolo, ubicato a Pyongyang, RPDC, con data di designazione ONU 22.12.2017 e funzione amministrativa e logistica generale dell’esercito popolare coreano.

Base giuridica e motivazione

Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1509. I considerando richiamano gli aggiornamenti del 7 marzo e del 15 aprile 2024 del comitato del Consiglio di sicurezza ONU istituito dalla risoluzione 1718 (2006), che hanno interessato due entità soggette a misure restrittive.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittiverelazioni esternesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comune

Testo integrale

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