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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41458/2025 del 24/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi sono stati proposti avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari del 27/03/2025 che, in sede di rinvio dopo annullamento parziale da parte della Corte di Cassazione, ha: assolto Atzeni per il capo B (art. 74 DPR n. 309/1990) e Serra per i capi A (art. 74 DPR n. 309/1990) e R (art. 73 DPR n. 309/1990); rideterminato la pena per Atzeni su due capi (art. 73) e per Serra su tre capi (art. 73), escludendo alcune pene accessorie e riducendo l'interdizione dai pubblici uffici a 5 anni. Atzeni deduceva un unico motivo: vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), sostenendo che i precedenti penali fossero lontani nel tempo e che la Corte avesse valutato eccessivamente severamente la pena. Serra propose tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per il rigetto della richiesta di concordato e per la mancata derubricazione/riconoscimento delle attenuanti; (2) violazione del principio di uniformità al dictum della sentenza rescindente (richiamando art. 627 c.p.p. e art. 597 c.p.p.); (3) mancata valutazione degli effetti dell'esclusione del reato associativo sui reati-fine (richiamando artt. 599-bis, 597 commi 3 e 4 c.p.p., 62-bis c.p. e art. 73 comma 5 DPR n. 309/90).

La decisione

Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. La Corte di Cassazione ha ritenuto che: (i) la censura di Atzeni sul diniego delle attenuanti generiche non superi il vaglio perché la Corte d'appello ha motivato il rifiuto richiamando numerose condanne pregresse e la continuità di comportamento nel tempo; (ii) le doglianze di Serra sono inammissibili: il primo motivo è infondato poiché sui capi M), O) e Z4) si è formato giudicato progressivo (impedendo nuova riqualificazione), mentre il secondo e il terzo motivo sono prive di specificità e non contrastano in modo concreto i passaggi motivazionali della Corte d'appello. Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha disposto l'obbligo di versare ciascuno la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74

    Norma sulle fattispecie di traffico o attività illecite connesse a stupefacenti; utilizzata per qualificare alcuni capi d'imputazione assolti da parte della Corte d'appello

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 (compreso comma 5)

    Norma sulle fattispecie di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti; la Corte ha rideterminato le pene con riferimento a vari capi ex art. 73 e ha valutato la possibile applicazione della fattispecie di lieve entità (comma 5) come oggetto di contestazione ma, per alcuni capi, il giudicato ha impedito la nuova riqualificazione

  • Codice penale, art. 62-bis

    Previsione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato che il giudice ha discrezionalità nella valutazione delle attenuanti e può legittimamente negarne il riconoscimento motivando sul pregiudizio dei precedenti penali

  • Codice di procedura penale, art. 624

    Disciplina dell'autorità di cosa giudicata dopo annullamento parziale: la Corte ha applicato il principio secondo cui il giudice del rinvio decide sui punti oggetto dell'annullamento e su quelli ad essi essenzialmente connessi, non potendo rideterminare questioni divenute giudicato progressivo

  • Codice di procedura penale, art. 627 comma 3

    Richiamato dai ricorrenti come limite all'azione del giudice del rinvio; la Corte ha ritenuto infondato il richiamo quando la questione era già divenuta giudicato progressivo o non erano fornite censure specifiche

  • Codice di procedura penale, art. 597

    Norme sulla motivazione e sull'osservanza del dictum della sentenza di annullamento; la Corte ha esaminato il rispetto del dictum e ha ritenuto che le doglianze fossero inammissibili per mancanza di specificità o perché precluse dal giudicato

  • Codice di procedura penale, art. 599-bis

    Richiamato nella doglianza di Serra circa gli effetti dell'esclusione del reato associativo sui reati-fine; la Corte ha ritenuto la censura generica e priva di specificità

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che consente di irrogare somme a favore della Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità per colpa; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 per ciascun ricorrente

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per irrogare l'onere a carico dei ricorrenti per la dichiarazione di inammissibilità, ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Dopo un annullamento parziale della Cassazione il giudice del rinvio ha competenza soltanto sui punti oggetto dell'annullamento e su quelli essenzialmente connessi; questioni divenute giudicato progressivo non possono essere nuovamente riesaminate.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla prudente valutazione del giudice di merito; in sede di legittimità la motivazione è sindacabile solo se contraddittoria o illogica: è sufficiente che il giudice indichi gli elementi ritenuti decisivi.
  • I precedenti penali e la continuità di condotte illecite possono legittimamente ostare al riconoscimento delle attenuanti generiche, se ciò è adeguatamente motivato.
  • Le censure in Cassazione devono essere specifiche e concrete: deduzioni generiche o semplici contrapposizioni al decisum non soddisfano i requisiti di ammissibilità.
  • Se la Corte di Cassazione dichiara inammissibili motivi relativi a determinati reati, si forma giudicato progressivo su tali questioni con preclusione per il giudice del rinvio di riesaminarle.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile per colpa, il giudice può applicare l'onere a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la misura è commisurata alle ragioni dell'inammissibilità.

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