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Sentenza

Sentenza del 11/05/2016 n. 9584 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la rettifica, ai fini dell'imposta di registro, del valore di cessione di un'azienda e, in particolare, del relativo avviamento. L'Agenzia delle Entrate contestava la rideterminazione operata dalla Commissione Tributaria Regionale, denunciando violazioni delle regole processuali, erroneità o insufficienza della motivazione e l'utilizzo di dati contabili non corretti. La contribuente contestava invece la legittimità dell'utilizzo dei criteri presuntivi previsti dal D.P.R. n. 460 del 1996 e sosteneva che il valore dovesse tenere conto delle convenienze soggettive dell'acquirente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale della contribuente. Ha ritenuto legittimo l'impiego dei criteri del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, quali parametro minimo per la determinazione del valore di avviamento. Ha inoltre escluso che la CTR avesse deciso su domande nuove, dichiarato inammissibile la censura relativa all'asserito utilizzo di dati errati perché riconducibile a un errore di fatto deducibile con revocazione, e respinto le ulteriori contestazioni sulla determinazione dell'utile e sulla motivazione. Il valore dell'avviamento accertato dalla CTR, pari a Euro 3.295.280,00 invece degli Euro 4.525.901,00 dell'accertamento, è quindi rimasto fermo. Le spese sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 4

    La determinazione del valore ai fini dell'imposta di registro può fondarsi su elementi idonei a individuare il valore venale dell'azienda e dell'avviamento.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 1

    Disciplina i poteri di rettifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro.

  • D.P.R. 31 luglio 1996, n. 460, art. 2, comma 4

    I criteri previsti possono essere legittimamente utilizzati come parametro minimo per il calcolo del valore di avviamento dell'azienda.

  • Codice civile, art. 2697

    Resta applicabile il principio generale sull'onere della prova, ma l'utilizzo di criteri presuntivi o parametrali per stimare l'avviamento non è di per sé illegittimo.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53, 56 e 57

    Nel processo tributario l'appello deve rispettare i limiti dell'impugnazione e non possono essere introdotte domande o eccezioni nuove; tuttavia, la mera diversa valutazione dei documenti e dei dati già acquisiti non costituisce domanda nuova.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Non vi è ultrapetizione quando il giudice determina il valore controverso sulla base dei fatti e della documentazione già dedotti dalle parti.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    La censura per motivazione insufficiente non può essere utilizzata per contestare un errore materiale o percettivo nell'utilizzo dei dati; tale errore deve essere fatto valere, ricorrendone i presupposti, con revocazione.

  • Codice di procedura civile, art. 395, n. 4

    L'errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa costituisce motivo di revocazione, non di ricorso per cassazione per vizio di motivazione.

Massime di principio

  • Nella cessione d'azienda, ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento può essere stimato mediante criteri normativi o parametrici, che fungono almeno da valore minimo di riferimento, senza che ciò renda automaticamente illegittima la rettifica.
  • Il valore fiscale dell'azienda deve riflettere il valore oggettivo o di mercato del complesso aziendale; le intenzioni soggettive dell'acquirente, il diverso sfruttamento previsto o la convenienza individuale dell'operazione sono normalmente irrilevanti.
  • La diversa ricostruzione dei dati contabili già presenti in giudizio è una valutazione di merito e non costituisce necessariamente una domanda nuova, purché non vengano introdotti nuovi fatti o nuove pretese.
  • In cassazione occorre distinguere l'errore di motivazione dall'errore di fatto: l'asserito utilizzo di dati sbagliati o riferiti a bilanci diversi può integrare errore revocatorio, non un semplice vizio motivazionale.
  • Le censure rivolte a un atto tributario devono essere autosufficienti: è necessario riportare nel ricorso le parti essenziali dell'atto e indicare dove e quando esso sia stato prodotto, altrimenti la doglianza può essere dichiarata inammissibile.
  • La sentenza ha prodotto un esito sostanzialmente favorevole al contribuente, poiché ha mantenuto il valore dell'avviamento ridotto dalla CTR, pur rigettando formalmente entrambi i ricorsi.

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