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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34282/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973 nei confronti di un contribuente poi deceduto. L'erede ha impugnato la cartella deducendo che la notifica fosse nulla perché eseguita presso l'ultimo domicilio del de cuius, a distanza di tempo dal decesso, e non presso il domicilio degli eredi. Ha sostenuto che non potesse applicarsi la notifica collettiva e impersonale agli eredi ex art. 65 d.P.R. 600/1973, poiché l'Ufficio conosceva il decesso e l'identità degli eredi in ragione della dichiarazione di successione. Con il ricorso per cassazione ha articolato cinque motivi: (1) omessa pronuncia e violazione dell'obbligo di motivazione per non avere la CTR esaminato le censure relative all'avviso di accertamento; (2) violazione dell'art. 65 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 6, comma 4, L. 212/2000, assumendo che l'amministrazione non potesse pretendere documenti già in suo possesso e dovesse acquisire direttamente le informazioni; (3) nullità della sentenza per motivazione apparente, valorizzando la dichiarazione di successione come contenente i dati necessari degli eredi; (4) violazione dell'art. 65 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 6, comma 4, L. 212/2000, sostenendo la giuridica inesistenza dell'atto impositivo emesso dopo la morte del contribuente; (5) ulteriore violazione delle medesime norme, assumendo l'inefficacia dell'atto perché emesso oltre 30 giorni dal deposito della successione.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché nel giudizio era impugnata una cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, non preceduta da avviso di accertamento, sicché le censure riferite a un avviso mai emesso erano comunque inammissibili. Ha poi respinto i motivi attinenti alla notifica della cartella: la notifica presso l'ultimo domicilio del de cuius, in mancanza della comunicazione prevista dall'art. 65 d.P.R. 600/1973, è conforme ai principi consolidati; la dichiarazione di successione non sostituisce quella comunicazione, che non ammette equipollenti. Inoltre, anche a voler ritenere sussistente un vizio della notifica perché indirizzata al defunto e non agli eredi, tale nullità doveva considerarsi sanata per raggiungimento dello scopo, poiché l'erede aveva comunque impugnato tempestivamente l'atto, dimostrando di averne avuto conoscenza. È stata quindi confermata la sentenza di merito e poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità, con l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    La cartella esattoriale in esame era stata emessa in sede di controllo automatizzato, senza necessità di previo avviso di accertamento.

  • art. 65 d.P.R. 600/1973

    In caso di decesso del contribuente, la notifica della cartella agli eredi personalmente nel loro domicilio è necessaria solo se gli eredi abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla norma; la comunicazione non ammette equipollenti e la dichiarazione di successione non la sostituisce.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    La norma sulle variazioni anagrafiche non si applica alla fattispecie della morte del contribuente, che è disciplinata dall'art. 65.

  • art. 12 d.P.R. 602/1973

    La formazione del ruolo, anche dopo il decesso del contribuente, va operata al nome del contribuente.

  • art. 156, comma 3, c.p.c.

    Un eventuale vizio della notifica può essere sanato per raggiungimento dello scopo quando l'erede impugna l'atto e dimostra di averne avuto conoscenza.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato dal ricorrente per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte esclude il vizio.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro dei motivi di ricorso per cassazione evocato dal ricorrente per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 6, comma 4, L. 212/2000

    È invocato dal ricorrente a sostegno del dovere dell'amministrazione di non richiedere dati già posseduti, ma la Corte non ne ravvisa una violazione decisiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel caso di decesso del contribuente, la cartella di pagamento può essere intestata al de cuius e notificata presso il suo ultimo domicilio se gli eredi non abbiano reso la comunicazione prevista dall'art. 65 d.P.R. 600/1973.
  • La comunicazione degli eredi prevista dall'art. 65 d.P.R. 600/1973 è un adempimento tipico e formale, che non può essere surrogato da atti diversi, neppure dalla dichiarazione di successione.
  • Se l'Ufficio conosce il decesso del contribuente, la notifica della cartella al defunto e non agli eredi può essere nulla, ma il vizio è sanabile per raggiungimento dello scopo quando l'erede impugna tempestivamente l'atto e dimostra di averne avuto conoscenza.
  • In sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, non essendo previsto un avviso di accertamento, sono inammissibili le censure che presuppongono l'esistenza di un atto impositivo mai emesso.
  • La disciplina della morte del contribuente ai fini della notifica della cartella è distinta da quella delle semplici variazioni anagrafiche del destinatario e non può essere trattata come una mera variazione di indirizzo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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