Sentenza n. 719/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tar Lombardia, sede di Brescia, sezione II, n. 641/2025, emessa in via definitiva nel giudizio R.G. n. 848/2024, pubblicata il 4 luglio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva imposto ad ANAS di pronunciarsi sull’istanza di acquisizione sanante o restituzione dei terreni
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione obbligata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., sostenendo che ANAS non avesse dato esecuzione, neppure iniziale, alla sentenza del TAR che la condannava a provvedere entro novanta giorni sull’istanza relativa a terreni occupati negli anni Novanta per la realizzazione del secondo lotto della S.S. n. 45 bis. Ha chiesto che fosse ordinato ad ANAS di concludere la procedura ablativa, con fissazione di un termine e nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Nel corso del giudizio, ANAS ha adottato un provvedimento di acquisizione sanante relativo ai terreni, ha acquisito l’accettazione dell’indennizzo da parte del ricorrente e ha rilasciato il nulla osta al pagamento. Il ricorrente ha quindi chiesto, in via principale, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, subordinandola alla documentazione del pagamento o del deposito dell’indennizzo, e, in mancanza, l’accoglimento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che l’adozione del formale provvedimento di acquisizione sanante, che costituiva l’oggetto dell’obbligo derivante dal giudicato, e l’emissione del nulla osta al pagamento dell’indennizzo accettato dal ricorrente avessero dato completa esecuzione alla sentenza, anche se il pagamento o il deposito della somma non erano ancora documentati. Secondo il Collegio, ai sensi dell’art. 42-bis, comma 4, del d.P.R. 327/2001, il pagamento o il deposito costituiscono una condizione legale sospensiva dell’efficacia traslativa dell’atto di acquisizione e un post factum rispetto ai momenti costitutivi della vicenda acquisitiva. Si tratta quindi di un’attività materiale successiva, dalla quale il ricorrente non potrebbe trarre ulteriore utilità mediante una pronuncia di merito nel giudizio di ottemperanza. Il giudizio è stato definito per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese in ragione della sequenza procedimentale intervenuta.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza, esperito per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specificamente richiamata per il giudizio di ottemperanza.
art. 42-bis, comma 4, d.P.R. 327/2001
l’atto di acquisizione “comporta il passaggio del diritto di proprietà sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute (…) ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’art. 20, comma 14”.
Il pagamento o il deposito delle somme dovute costituiscono una condizione legale sospensiva dell’efficacia traslativa dell’atto di acquisizione sanante; tale attività materiale è tuttavia successiva rispetto ai momenti costitutivi della vicenda acquisitiva.
art. 20, comma 14, d.P.R. 327/2001
Individua la modalità di deposito delle somme dovute, alternativa al pagamento, cui l’art. 42-bis, comma 4, collega l’efficacia traslativa dell’acquisizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato di condanna a provvedere, l’adozione del provvedimento amministrativo imposto dal giudicato può determinare la sopravvenuta carenza di interesse anche quando restino da compiere attività materiali successive, se queste non richiedono ulteriori valutazioni amministrative e non possono procurare al ricorrente un’ulteriore utilità mediante la pronuncia giudiziale.
- Nell’acquisizione sanante, il pagamento delle somme dovute al proprietario o il loro deposito costituiscono una condizione legale sospensiva dell’efficacia del trasferimento della proprietà, ma rappresentano un post factum rispetto all’adozione dell’atto di acquisizione e ai momenti costitutivi della vicenda acquisitiva.
- L’accettazione dell’indennizzo da parte dell’interessato e il rilascio del nulla osta al pagamento possono rendere certa e non più contestabile la conclusione del procedimento di acquisizione sanante, anche se il materiale accredito o deposito della somma non è ancora avvenuto.
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